Cassazione Civile, Ordinanza n. 34212/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sulla pensione di un iscritto, disposto in base a delibere regolamentari interne. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta, con condanna alla restituzione delle somme prelevate dal maggio 2013 fino al deposito del ricorso introduttivo, limitando però la debenza del contributo all’1% per gli anni 2012 e 2013; aveva inoltre modificato la decorrenza degli interessi, facendola coincidere con la domanda restitutoria. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, chiedendo in sostanza un revirement dell’orientamento consolidato: da un lato ha contestato l’illegittimità del contributo di solidarietà e la possibilità per la cassa di introdurlo con regolamento, richiamando il quadro normativo in tema di autonomia delle casse privatizzate e di equilibrio finanziario; dall’altro ha sostenuto che la pretesa di restituzione fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale, invocando la disciplina dei ratei pensionistici e delle riliquidazioni. L’intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che i motivi non introducevano argomenti nuovi idonei a superare il consolidato orientamento di legittimità già formatosi sulle questioni dedotte. La Corte ha ribadito che la cassa non può istituire con regolamento un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; ha inoltre confermato che, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico per effetto di un prelievo illegittimo, l’azione di riliquidazione/restituzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla quinquennale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato sulla questione dedotta.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta all’esito della procedura camerale di definizione agevolata prevista dalla norma.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
L’autonomia regolamentare delle casse privatizzate opera entro i limiti della norma e non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e quindi è soggetto a riserva di legge.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
La norma di interpretazione autentica riguarda atti finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario a lungo termine e non legittima il contributo di solidarietà in esame.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
La modifica della disciplina del pro rata non attribuisce alle casse il potere di istituire un contributo di solidarietà incompatibile con quel sistema.
art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
La previsione legislativa di un contributo di solidarietà per specifici anni conferma che una misura analoga richiede base legale.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e già messo a disposizione dell’assicurato.
art. 2946 c.c.
Quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico a causa di una trattenuta illegittima, opera la prescrizione ordinaria decennale.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
La prescrizione quinquennale dei ratei richiede la liquidità ed esigibilità del credito.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
La norma riguarda la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima.
art. 3 Cost.
Non sussiste una questione di legittimità costituzionale rispetto alla diversa disciplina della prescrizione, stante la differenza di ambito applicativo delle norme richiamate.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È stata applicata la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre con fonte regolamentare un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, quando la misura integri una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati va interpretata restrittivamente: essa consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento entro i limiti normativi, ma non la creazione di nuovi prelievi patrimoniali privi di base legislativa.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se invece è controverso l’ammontare della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, l’azione di restituzione o riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
- La disciplina speciale delle riliquidazioni pensionistiche non si estende automaticamente alle ipotesi di prelievo indebito derivante da misure patrimoniali autonome e illegittime, perché il relativo oggetto non coincide con il semplice rateo pensionistico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a sollecitare un mutamento di orientamento senza offrire elementi nuovi rispetto alla giurisprudenza consolidata.
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