Cassazione Penale, Sentenza n. 22189/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della valutazione della prova e dell'attendibilita delle deposizioni delle persone offese, con richieste di rinnovazione del giudizio di merito in ordine alla sussistenza del delitto di usura nei capi A, B e D; 2) contestazione dell'accertamento delle circostanze aggravanti (stato di bisogno delle vittime e loro qualifica di imprenditori/professionisti/artigiani); 3) doglianza sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
Ricorso dichiarato integralmente inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero diretti a rinnovare il giudizio di merito in violazione dei limiti del controllo di legittimità, soprattutto in ipotesi di doppia conforme. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la fondatezza delle prove (documentali e riscontri bancari, convergenza delle testimonianze) e l'esistenza delle aggravanti. Ha altresì ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla congruità della pena. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina la procedura adottata nel presente giudizio
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilita del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi erano in massima parte vertenti su questioni di fatto e dunque non rilevanti per il sindacato di legittimità, comportando l'inammissibilità
Art. 644, comma 1 e comma 5, cod. pen.
Definizione del reato di usura e delle circostanze aggravanti. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, fossero integrati sia il delitto sia le aggravanti (stato di bisogno e qualifica di imprenditore)
Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Principi relativi all'apprezzamento della prova e al dovere del giudice di motivare. La Corte ha giudicato adeguata la valutazione e la motivazione dei giudici di merito
Art. 133, cod. pen.
Criteri di determinazione della pena. La Corte ha ritenuto correttamente applicati i criteri, giustificando il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena
Art. 616, cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna della parte nelle spese e, in caso di colpa nella proposizione, obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità sul 'doppio conforme' (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019)
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Principio secondo cui la sentenza di appello conforme a quella di primo grado forma un corpo unico limitando il sindacato della Cassazione, impedendo la riedizione del merito in sede di legittimità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina fatti e valutazioni probatorie già esaurientemente decise dai giudici di merito; i ricorsi che mirano a rinnovare il giudizio di merito sono spesso dichiarati inammissibili
- In reati come l'usura la convergenza di indizi documentali (movimentazioni bancarie, incassi di assegni) e deposizioni coerenti può essere ritenuta sufficiente a provare il reato anche se non tutte le operazioni in contanti risultano documentate
- Lo stato di bisogno della vittima può essere provato anche indirettamente dalla sproporzione degli interessi praticati e dalla misura dei tassi richiesti, non occorrendo sempre prove dirette di estrema urgenza finanziaria
- La qualifica di imprenditore/professionista della vittima configura l'aggravante anche se il finanziamento non era direttamente connesso all'attività professionale, purché l'imputato fosse a conoscenza della condizione
- Nella determinazione della pena la gravità, la durata dell'attività illecita, il volume degli illeciti e l'uso di minacce o violenza ostano in radice alla concessione delle attenuanti generiche
- Proporre ricorso di cassazione richiede di concentrarsi su questioni di diritto e vizi di motivazione non meramente ricostruttivi del fatto; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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