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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27433/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento che, oltre a infliggere la pena concordata (1 anno e 2 mesi e multa di 3.000 euro), ha disposto d'ufficio la confisca diretta della somma di euro 91.479,50, ritenuta profitto del reato di contraffazione di marchio (produzione e vendita di prodotti cosmetici contraffatti). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della confisca non concordata tra le parti e sproporzionata; 2) mancata quantificazione e motivazione del criterio usato per determinare il profitto, con richiamo alla necessità di una stima fondata e non riconducibile automaticamente all'importo fatturato; 3) carenza di motivazione sia per la confisca diretta sia per la confisca per equivalente, anche alla luce dell'assenza di rivendicazioni della persona offesa e della mancanza di elementi documentali che giustificassero la cifra indicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto ammissibile il ricorso per vizio di motivazione in quanto la confisca era stata disposta autonomamente dal giudice e non faceva parte dell'accordo di patteggiamento. Ha rilevato un vizio motivazionale rilevante nella statuizione di confisca, atteso che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare apoditticamente che la somma confiscata corrisponde al profitto del reato senza indicare i ragionamenti giuridici e contabili che hanno portato alla determinazione dell'importo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione di confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo per un nuovo esame conforme ai principi indicati; ha inoltre precisato che, se la confisca fosse stata illegittimamente concordata tra le parti, l'annullamento sarebbe dovuto essere senza rinvio perché l'intero accordo sarebbe invalido.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; la sentenza di patteggiamento ha carattere sintetico, ma tale sintesi non può estendersi alle misure ablative disposte dal giudice autonomamente, le quali richiedono motivazione specifica.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla confisca del profitto del reato; la Corte osserva che la quantificazione del profitto non può essere meramente apodittica e deve essere motivata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limiti di ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento; la giurisprudenza (Sezioni Unite) ha differenziato la ricorribilità a seconda che la misura (es. confisca) fosse o meno oggetto dell'accordo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina dei motivi di impugnazione per cassazione; applicabile per vizio di motivazione quando la misura non è stata concordata tra le parti.

  • Sez. U. sent. n. 21368 del 26/9/2019 (Savin)

    Principio secondo cui le statuizioni su misure di sicurezza o patrimoniali inserite nel patteggiamento sono ricorribili nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis se concordate; se le misure non sono oggetto di accordo, la cassazione è consentita per vizio di motivazione.

  • Giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata (es. Sez. 6 n. 11497/2013, Sez. 1 n. 17092/2021, Sez. 2 n. 28850/2019)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice di motivare specificamente sulla confisca (provenienza dei beni, sproporzione rispetto al reddito/attività, stima prudenziale collegata alla tipologia e numero di condotte).

Massime di principio

  • Se la confisca è stata disposta dal giudice e non è parte del patteggiamento, il ricorso è ammissibile per vizio di motivazione in base alla disciplina generale dell'impugnazione in Cassazione.
  • In caso di confisca disposta in patteggiamento ma non concordata, il giudice deve fornire una motivazione specifica e non meramente sintetica; l'obbligo argomentativo è più stringente rispetto alla tipica sintesi della sentenza di patteggiamento.
  • La quantificazione del profitto del reato non può limitarsi a un richiamo generico all'ammontare indicato nell'imputazione: il giudice deve indicare i passaggi giuridico-economici e gli elementi probatori che giustificano l'importo confiscato, o una stima prudenziale adeguatamente motivata.
  • La confisca per equivalente richiede analoga motivazione circa la relazione tra beni e profitto e circa la necessità e proporzionalità della misura.
  • Se la confisca concordata dalle parti risultasse illegittima, l'intero patto di patteggiamento può essere annullato senza rinvio perché il vizio investe la validità dell'accordo.
  • Nella quantificazione del profitto occorre considerare gli elementi attivi e passivi rilevanti, evitando di assumere automaticamente come profitto l'ammontare fatturato o il debito tributario senza una verifica contabile e documentale.

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