Cassazione Penale, Sentenza n. 27433/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento che, oltre a infliggere la pena concordata (1 anno e 2 mesi e multa di 3.000 euro), ha disposto d'ufficio la confisca diretta della somma di euro 91.479,50, ritenuta profitto del reato di contraffazione di marchio (produzione e vendita di prodotti cosmetici contraffatti). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della confisca non concordata tra le parti e sproporzionata; 2) mancata quantificazione e motivazione del criterio usato per determinare il profitto, con richiamo alla necessità di una stima fondata e non riconducibile automaticamente all'importo fatturato; 3) carenza di motivazione sia per la confisca diretta sia per la confisca per equivalente, anche alla luce dell'assenza di rivendicazioni della persona offesa e della mancanza di elementi documentali che giustificassero la cifra indicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto ammissibile il ricorso per vizio di motivazione in quanto la confisca era stata disposta autonomamente dal giudice e non faceva parte dell'accordo di patteggiamento. Ha rilevato un vizio motivazionale rilevante nella statuizione di confisca, atteso che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare apoditticamente che la somma confiscata corrisponde al profitto del reato senza indicare i ragionamenti giuridici e contabili che hanno portato alla determinazione dell'importo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione di confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo per un nuovo esame conforme ai principi indicati; ha inoltre precisato che, se la confisca fosse stata illegittimamente concordata tra le parti, l'annullamento sarebbe dovuto essere senza rinvio perché l'intero accordo sarebbe invalido.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza di patteggiamento ha carattere sintetico, ma tale sintesi non può estendersi alle misure ablative disposte dal giudice autonomamente, le quali richiedono motivazione specifica.
art. 240 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alla confisca del profitto del reato; la Corte osserva che la quantificazione del profitto non può essere meramente apodittica e deve essere motivata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti di ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento; la giurisprudenza (Sezioni Unite) ha differenziato la ricorribilità a seconda che la misura (es. confisca) fosse o meno oggetto dell'accordo.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina dei motivi di impugnazione per cassazione; applicabile per vizio di motivazione quando la misura non è stata concordata tra le parti.
Sez. U. sent. n. 21368 del 26/9/2019 (Savin)
Principio secondo cui le statuizioni su misure di sicurezza o patrimoniali inserite nel patteggiamento sono ricorribili nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis se concordate; se le misure non sono oggetto di accordo, la cassazione è consentita per vizio di motivazione.
Giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata (es. Sez. 6 n. 11497/2013, Sez. 1 n. 17092/2021, Sez. 2 n. 28850/2019)
Giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice di motivare specificamente sulla confisca (provenienza dei beni, sproporzione rispetto al reddito/attività, stima prudenziale collegata alla tipologia e numero di condotte).
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta dal giudice e non è parte del patteggiamento, il ricorso è ammissibile per vizio di motivazione in base alla disciplina generale dell'impugnazione in Cassazione.
- In caso di confisca disposta in patteggiamento ma non concordata, il giudice deve fornire una motivazione specifica e non meramente sintetica; l'obbligo argomentativo è più stringente rispetto alla tipica sintesi della sentenza di patteggiamento.
- La quantificazione del profitto del reato non può limitarsi a un richiamo generico all'ammontare indicato nell'imputazione: il giudice deve indicare i passaggi giuridico-economici e gli elementi probatori che giustificano l'importo confiscato, o una stima prudenziale adeguatamente motivata.
- La confisca per equivalente richiede analoga motivazione circa la relazione tra beni e profitto e circa la necessità e proporzionalità della misura.
- Se la confisca concordata dalle parti risultasse illegittima, l'intero patto di patteggiamento può essere annullato senza rinvio perché il vizio investe la validità dell'accordo.
- Nella quantificazione del profitto occorre considerare gli elementi attivi e passivi rilevanti, evitando di assumere automaticamente come profitto l'ammontare fatturato o il debito tributario senza una verifica contabile e documentale.
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