Cassazione Penale, Ordinanza n. 32330/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione a fini di cessione di 3,9 grammi netti di cocaina, suddivisa in sette involucri corrispondenti a ventisei dosi, con applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Roma, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, lo aveva condannato a sei mesi di reclusione e 1.032 euro di multa; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che non vi fosse prova certa della destinazione della sostanza a terzi e che essa potesse essere destinata al consumo personale. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi reiterassero doglianze già esaminate dalla Corte d'appello, senza un confronto critico con la motivazione impugnata. Quanto alla destinazione allo spaccio, la motivazione di merito era stata fondata sul quantitativo corrispondente a ventisei dosi, sull'elevata purezza, sul confezionamento in dosi singole termosaldate, sulla presenza di materiale per il taglio e il confezionamento e sulla disponibilità di denaro contante. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva valorizzato sei precedenti condanne per detenzione illecita di stupefacenti, delitti contro il patrimonio e porto di armi, unitamente alla natura dei reati, all'epoca dei fatti e alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, traendone un giudizio concreto di maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica, non contraddittoria e ancorata agli atti. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva verificato concretamente la sussistenza della recidiva sulla base di elementi individualizzanti e non mediante il solo richiamo formale ai precedenti. È stata confermata la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità
La destinazione allo spaccio è stata ritenuta dimostrata attraverso la valutazione complessiva e convergente di quantitativo, purezza, suddivisione in dosi, modalità di confezionamento, strumenti per il taglio e il confezionamento e disponibilità di denaro contante.
art. 99 c.p.
recidiva reiterata specifica e infraquinquennale
La recidiva richiede una verifica concreta della maggiore riprovevolezza della condotta e della maggiore pericolosità dell'autore, considerando natura, omogeneità, offensività e distanza temporale dei reati, nonché ogni altro elemento significativo della personalità e del grado di colpevolezza. Per la recidiva reiterata non è necessaria una preventiva dichiarazione formale, essendo sufficiente la contestazione; il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto.
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito con una lettura alternativa, quando la motivazione sia logica, non contraddittoria e coerente con le risultanze processuali.
- La destinazione allo spaccio di una sostanza stupefacente può essere desunta, secondo una valutazione complessiva di elementi convergenti, dal numero delle dosi, dal grado di purezza, dalle modalità di confezionamento, dalla disponibilità di strumenti per il taglio o il confezionamento e dal possesso di denaro contante.
- La censura di legittimità è inammissibile quando si limiti a reiterare doglianze già esaminate e disattese dal giudice d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La recidiva deve essere applicata sulla base di una verifica concreta della maggiore capacità a delinquere e della maggiore pericolosità sociale, considerando la natura e l'omogeneità dei precedenti, la loro offensività, la distanza temporale, l'eventuale occasionalità della ricaduta e gli ulteriori elementi individualizzanti.
- Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente la relativa contestazione, senza necessità di una preventiva dichiarazione formale; il quinquennio rilevante decorre dal passaggio in giudicato della sentenza concernente il reato presupposto.
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