Sentenza del 12/03/2015 n. 514 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RIMBORSO - Credito evidenziato nella dichiarazione di imposta - Istanza di rimborso - Necessità - Esclusione. PROCESSO - Rimborso rinveniente da dichiarazione - Mancata risposta dell'ente impositore - Silenzio rifiuto - Sussiste - Impugnazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva indicato nella dichiarazione integrativa dei redditi, trasmessa il 13 dicembre 2010, un credito IRPEF di 622,00 euro relativo al periodo d’imposta 2009, chiedendone il rimborso. Poiché l’Amministrazione non aveva effettuato il pagamento né fornito risposta, la contribuente aveva impugnato il silenzio dell’Ufficio. L’Agenzia sosteneva che fosse necessaria un’autonoma istanza di rimborso e che il mancato pagamento di un credito risultante dalla dichiarazione non costituisse un atto impugnabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, ritenendo che la richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione fosse sufficiente e che, decorsi novanta giorni dalla presentazione senza pagamento o risposta, si fosse formato un silenzio-diniego impugnabile. Non era necessario attendere i termini previsti per i controlli automatizzati, formali o per l’accertamento. Nel corso del giudizio la contribuente ha ricevuto il rimborso di 622,00 euro; la Commissione ha quindi riconosciuto l’avvenuto pagamento, ma non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando comunque l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 400,00 euro oltre IVA e CAP.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546/1992
il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti
La disposizione è stata interpretata in senso ampio: tra gli atti impugnabili rientra anche il silenzio dell’Amministrazione su una richiesta di rimborso desumibile direttamente dalla dichiarazione dei redditi, senza necessità di un’istanza autonoma.
Art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto
Il silenzio-rifiuto può essere impugnato fino alla prescrizione del diritto alla restituzione, individuata nella fattispecie nel termine ordinario decennale.
Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Il termine per la liquidazione automatizzata della dichiarazione riguarda l’attività dell’Ufficio e non costituisce un limite temporale all’esercizio del diritto del contribuente di agire per il rimborso.
Art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973
Il termine per il controllo formale della dichiarazione attiene ai poteri dell’Amministrazione e non impone al contribuente di attendere prima di impugnare il silenzio sul rimborso.
Art. 43 D.P.R. n. 600/1973
Il termine per la notifica dell’avviso di accertamento riguarda l’attività accertativa dell’Ufficio e non sospende né condiziona l’azione di rimborso del contribuente.
Art. 38 D.P.R. n. 602/1973
La fattispecie del rimborso richiesto nella dichiarazione è stata assimilata, per quanto compatibile, alla richiesta di restituzione di somme versate in eccesso.
Art. 10, comma 1, Legge n. 212/2000
i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede
La Commissione ha richiamato il principio di collaborazione e buona fede per censurare ritardi amministrativi non accompagnati da tempi certi per l’erogazione del rimborso.
Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Costituisce la base generale per individuare gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario, tra cui il rifiuto espresso o tacito del rimborso.
Art. 96 c.p.c.
Richiamato dalla contribuente tra i motivi di appello, ma non posto a fondamento specifico della decisione finale.
Art. 314 c.p.
Richiamato dalla contribuente per denunciare una presunta condotta illecita, ma non accolto né utilizzato come fondamento della decisione.
Articoli 3, 24 e 97 Costituzione
Richiamati dalla contribuente in relazione all’uguaglianza, al diritto di difesa e al buon andamento della pubblica amministrazione; la decisione si fonda principalmente sulla disciplina tributaria del rimborso e del silenzio-rifiuto.
Massime di principio
- Quando il contribuente indica nella dichiarazione un credito d’imposta e ne chiede il rimborso, la dichiarazione può valere come autonoma richiesta di rimborso se il credito e il relativo calcolo risultano identificabili.
- Se l’Amministrazione non paga né risponde entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, può formarsi un silenzio-diniego impugnabile davanti al giudice tributario.
- Il contribuente non deve necessariamente attendere la conclusione dei controlli automatizzati o formali e dei termini per l’accertamento, poiché tali termini disciplinano l’attività dell’Ufficio e non limitano il diritto di agire per il rimborso.
- L’impugnazione del silenzio-rifiuto può essere proposta fino alla prescrizione del diritto alla restituzione, normalmente entro il termine ordinario decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Il successivo pagamento del rimborso durante il giudizio non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la rifusione delle spese, soprattutto quando il pagamento è intervenuto dopo l’instaurazione della controversia e il ritardo è imputabile all’Amministrazione.
- È opportuno conservare la dichiarazione trasmessa, la ricevuta telematica, la documentazione del credito e ogni comunicazione con l’Amministrazione, così da dimostrare sia la richiesta di rimborso sia il decorso del termine per il silenzio-diniego.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 164 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 mar 2015Sentenza del 12/03/2015 n. 233 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →