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Ordinanza

Ordinanza n. 3899/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’ottemperanza della sentenza n. 118/2020 emessa dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro, giudice dott. Carrano, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 556/2017, pubblicata in data 02/07/2020, notificata in data 10/12/2023, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202504968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora accertata esecuzione da parte del Ministero della sentenza n. 118/2020 del Tribunale di Rieti, sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 118/2020 del Tribunale di Rieti, sezione lavoro, pubblicata il 2 luglio 2020, notificata il 10 dicembre 2023 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito in giudizio. Dall’ordinanza non risultano specificati il contenuto delle statuizioni del giudicato, le concrete condotte omissive dell’Amministrazione né le singole censure dedotte.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ha ritenuto opportuno acquisire una relazione dal Ministero resistente sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha quindi ordinato al Ministero di depositare la relazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e ha rinviato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. Non è stata adottata una statuizione definitiva sull’esecuzione del giudicato, sull’eventuale inadempimento ministeriale o sulla somma dovuta per i ritardi.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma coercitiva per violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione del giudicato; l’ordinanza non decide ancora sulla sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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