Ordinanza n. 455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 793/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 793/2025, oggetto di appello, nell’ambito di una controversia relativa a un procedimento amministrativo sanitario sottoposto a riesame
Esito
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte n. 793/2025 e ha proposto domanda cautelare. Con precedente ordinanza cautelare n. 2876/2025, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda ai fini del riesame da parte dell’amministrazione. In prossimità dell’udienza pubblica, l’Azienda Sanitaria ha depositato documentazione dalla quale risultava che il procedimento di riesame non era ancora concluso. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull’esito o, comunque, sullo stato del procedimento, senza definire allo stato i motivi di merito dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Azienda Sanitaria appellata, ordinandole di depositare, entro venti giorni dalla pubblicazione o comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti documentati sulla definizione del procedimento di riesame oppure sul suo stato di avanzamento. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 7 maggio 2026. L’ordinanza non decide il merito dell’appello né conferma o riforma la sentenza impugnata. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
Norme richiamate
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, dopo una misura cautelare adottata ai fini del riesame, la pubblica amministrazione non ha ancora concluso il procedimento di riesame, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti documentati sull’esito o sullo stato del procedimento e rinviare la trattazione della causa.
- La documentazione depositata dall’amministrazione che dimostri la pendenza del procedimento di riesame può rendere necessario un rinvio della decisione di merito, al fine di consentire al giudice di valutare l’evoluzione dell’attività amministrativa rilevante per la controversia.
- Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni altro dato sanitario identificativo o rivelatore.
Come è indicizzato
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