Sentenza del 28/03/2019 n. 8629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, contestando il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale, sia con riferimento a due unità immobiliari catastalmente distinte ma utilizzate congiuntamente come propria abitazione, sia con riferimento ad altri immobili concessi gratuitamente ai figli e da questi utilizzati come abitazione principale. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione della sentenza e dell'avviso, omesse pronunce e violazioni delle regole processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso l'agevolazione esclusivamente perché mancava la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, perché non era stata utilizzata la modulistica comunale e perché gli immobili erano catastalmente distinti. La prova dell'uso come abitazione principale può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, comprese le utenze domestiche e altri elementi documentali; inoltre, per l'ICI, l'utilizzo congiunto di più unità catastali non impedisce l'applicazione dell'aliquota agevolata, purché il complesso abitativo non ecceda la categoria catastale delle unità. Sono stati rigettati il primo, il secondo e il sesto motivo; gli altri sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L'abitazione principale è individuata sulla base della dimora abituale effettiva del contribuente e dei familiari, non necessariamente della residenza anagrafica. La residenza anagrafica costituisce, al più, un elemento presuntivo superabile con prova contraria.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173
Si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.
La disposizione, applicabile dall'annualità 2007, introduce una presunzione relativa a favore della residenza anagrafica, senza escludere la prova dell'effettiva dimora abituale in un diverso immobile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
La motivazione sintetica determina la nullità della sentenza solo se impedisce di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione; non è sufficiente un mero difetto di completezza o di sufficienza motivazionale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'ente impositore di formulare mere difese o contestazioni più specifiche sui fatti costitutivi dell'agevolazione, senza modificare domanda e causa petendi.
L. n. 212 del 2000, art. 10
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede; una formalità regolamentare non dovrebbe impedire il riconoscimento dell'agevolazione quando l'ente sia stato comunque informato e i requisiti sostanziali siano dimostrati.
Regolamento ICI del Comune di Roma, artt. 11 e 14-bis
Le disposizioni regolamentari relative alla comunicazione e alla modulistica per ottenere l'aliquota agevolata non possono essere interpretate come preclusione assoluta alla prova giudiziale dei requisiti sostanziali, soprattutto quando l'amministrazione abbia ricevuto una comunicazione equivalente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel processo tributario trovano applicazione le regole generali sulla motivazione della sentenza, nei limiti compatibili con il rito tributario.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2
La disciplina richiamata riguarda l'IMU e non può essere applicata retroattivamente all'ICI; per l'ICI vale il principio secondo cui più unità catastali utilizzate congiuntamente possono beneficiare dell'aliquota per abitazione principale.
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
Per gli avvisi prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la firma può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché previsto da apposito provvedimento dirigenziale.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione tributaria il contribuente deve allegare e provare i relativi requisiti, ma la prova non è necessariamente vincolata a un solo documento o a una specifica forma.
- Ai fini dell'abitazione principale rileva soprattutto la dimora abituale effettiva; la residenza anagrafica è un indice presuntivo, non una condizione sempre insuperabile.
- Bollette delle utenze, consumi, dichiarazioni, comunicazioni all'ente e altri documenti possono concorrere a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
- La mancata utilizzazione del modulo comunale non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione se il Comune è stato comunque informato e i requisiti sostanziali risultano provati.
- Nel regime ICI, più unità immobiliari catastalmente separate possono essere considerate complessivamente come abitazione principale se sono utilizzate congiuntamente e il complesso abitativo resta coerente con la categoria catastale.
- Una cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente il beneficio in via definitiva: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.
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