Sentenza del 07/12/2016 n. 25111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che i giudici d'appello avevano escluso l'assoggettamento all'IRAP soltanto perché l'attività del medico era di natura personale. Secondo l'Agenzia, invece, la natura personale dell'attività non esclude automaticamente il presupposto impositivo: occorre verificare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione, considerando la responsabilità del professionista nell'organizzazione, l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa a una diversa composizione della stessa CTR, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente, per ciascun anno d'imposta dal 2001 al 2003, se il medico disponesse di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3
Il presupposto dell'IRAP per i lavoratori autonomi e i professionisti richiede l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La natura personale dell'attività non è, da sola, sufficiente a escludere l'imposta.
Art. 378 c.p.c.
La norma è richiamata in relazione alla memoria depositata dal contribuente nel giudizio di cassazione; la Corte ha precisato che decisioni riferite ad altri anni d'imposta non determinano automaticamente l'esito del periodo esaminato.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 12108 e 12111 del 2009
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
La verifica dell'autonoma organizzazione deve basarsi su elementi concreti e non sulla sola natura personale o professionale dell'attività. L'accertamento spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è incongrua o insufficiente.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta accertare che l'attività sia svolta personalmente: occorre verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Sono particolarmente rilevanti l'utilizzo non occasionale di dipendenti o collaboratori e la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario per svolgere l'attività.
- La valutazione deve essere concreta e riferita a ciascun periodo d'imposta, perché l'organizzazione professionale può cambiare nel tempo.
- Il giudice non può escludere l'IRAP con una motivazione astratta fondata esclusivamente sul carattere personale dell'attività; deve esaminare le specifiche risorse umane e strumentali impiegate.
- Se la decisione di merito non svolge questa verifica concreta, la sentenza può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.
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