Sentenza del 28/04/2015 n. 3887 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Trust - Imposta di registro in misura fissa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della costituzione di un trust. In particolare, si contestava se l'atto istitutivo e il trasferimento dei beni al trustee dovessero scontare l'imposta di registro in misura proporzionale oppure in misura fissa. La questione centrale era stabilire se, al momento della costituzione del trust, si verificasse un effettivo trasferimento di ricchezza o un arricchimento definitivo del trustee.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. La costituzione del trust, infatti, non comporta di per sé un trasferimento definitivo di ricchezza al trustee: quest'ultimo acquista i beni in una posizione vincolata e strumentale alla realizzazione dello scopo del trust, senza ottenere un sostanziale arricchimento personale né un accrescimento stabile del proprio patrimonio. L'eventuale imposizione proporzionale può quindi essere valutata, se prevista, in relazione al successivo trasferimento finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza l'effettivo arricchimento.
Norme richiamate
Imposta di registro
L'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa quando l'atto di costituzione del trust non realizza un trasferimento patrimoniale definitivo o un effettivo arricchimento del trustee.
Disciplina del trust
Il trustee riceve i beni con obbligo di amministrarli e destinarli secondo lo scopo del trust. La titolarità formale non coincide necessariamente con un arricchimento personale, poiché i beni restano segregati e vincolati.
Massime di principio
- Per determinare il trattamento fiscale di un trust occorre verificare se l'atto produca già al momento della costituzione un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento definitivo.
- Il trasferimento dei beni al trustee, quando avviene in funzione meramente strumentale e con vincolo di destinazione, non costituisce automaticamente un trasferimento imponibile in misura proporzionale.
- L'imposta di registro in misura fissa è generalmente coerente con gli atti privi di immediato effetto traslativo della ricchezza; l'imposizione proporzionale può assumere rilievo al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto concreto dell'atto, dai poteri del trustee, dai vincoli sui beni e dal momento in cui si verifica l'effettivo arricchimento del beneficiario.
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