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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/04/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio allegata all'atto d'appello. L'imputata aveva depositato l'atto d'appello il 05/02/2024 e, successivamente, il 07/03/2024, aveva trasmesso telematicamente la dichiarazione di domicilio (con certificato di residenza storica attestante lo stesso indirizzo indicato negli atti del primo grado). Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per errata applicazione dell'art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen., sostenendo che il deposito successivo della dichiarazione, avvenuto 29 giorni prima dell'adozione dell'ordinanza, consentiva comunque la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio. In subordine si chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1‑ter, nella parte in cui non prevede un termine finale per il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio. Con il secondo motivo si prospettava un'antinomia tra art. 581, comma 1‑ter, e art. 164 cod. proc. pen., sostenendo che quest'ultimo, quale norma speciale, avrebbe dovuto prevalere consentendo l'efficacia del domicilio eletto o dichiarato ai fini di notificazioni successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio. La Corte ha osservato che la ratio dell'art. 581, comma 1‑ter, è agevolare la notificazione del decreto di citazione a giudizio e che, quando la dichiarazione/elezione di domicilio è stata depositata ben prima della pronuncia di inammissibilità, un rigido formalismo non può portare alla declaratoria di inammissibilità. Avendo verificato negli atti che la dichiarazione era stata depositata via PEC il 07/03/2024 e quindi 29 giorni prima dell'ordinanza del 05/04/2024, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello disponesse dell'informazione necessaria per notificare il decreto di citazione a giudizio e che non sussistessero i presupposti per l'inammissibilità. Di conseguenza sono stati superati anche i profili di costituzionalità prospettati; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen.

    La norma ha la finalità di agevolare la notificazione del decreto di citazione a giudizio richiedendo la dichiarazione o elezione di domicilio; tuttavia la Corte ha ritenuto che il deposito della dichiarazione intervenuto prima dell'adozione dell'ordinanza (permettendo così la corretta notificazione) impedisca di sanzionare l'impugnazione con inammissibilità per un eccessivo formalismo

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole di notificazione; la Corte ha deciso considerando l'insieme delle disposizioni sulla notificazione del decreto di citazione a giudizio e l'utilità pratica della dichiarazione di domicilio depositata

  • art. 164 cod. proc. pen.

    In deterrminati casi disciplina l'efficacia del domicilio eletto o dichiarato ai fini di specifiche notificazioni; la difesa aveva invocato la prevalenza di questa norma come speciale rispetto all'art. 581, ma la Cassazione ha ritenuto superflua tale valutazione avendo già accertato che la dichiarazione era stata depositata in tempo utile

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento agli atti preliminari al giudizio d'appello; la difesa lamentava che il termine per il deposito della dichiarazione dovesse tener conto anche degli atti preliminari

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti delle censure nel ricorso per cassazione (poteri e limiti del ricorrente); la difesa aveva formulato i motivi nei limiti richiesti dall'articolo

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione degli atti informatici al pubblico ministero o per l'utilizzo di documentazione telematica nelle conclusioni; citata a procedura istruttoria sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio depositata dopo l'atto d'impugnazione ma prima dell'adozione dell'ordinanza che dichiara l'impugnazione inammissibile può sanare il vizio formale quando essa consente effettivamente la notificazione del decreto di citazione a giudizio: i giudici devono privilegiare la finalità sostanziale (consentire la notificazione) rispetto a un formalismo astratto
  • Il deposito telematico (PEC) della dichiarazione di domicilio è valido e rilevante ai fini processuali; è importante documentare data e contenuto del deposito per dimostrare tempestività
  • Le questioni di conflitto tra norme (es. art. 581 vs art. 164) vanno valutate nel concreto: se la dichiarazione è presente e idonea per la notificazione, non è necessario risolvere l'eventuale antinomia teorica
  • I giudici di merito e di legittimità possono consultare gli atti processuali e tener conto di depositi successivi all'atto d'appello nella valutazione dell'ammissibilità, specie se tali depositi sono avvenuti con congruo anticipo rispetto alla decisione
  • Per evitare rischi di inammissibilità è consigliabile depositare la dichiarazione/elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione o comunque il prima possibile; in caso di tardivo deposito, conservare prova del deposito telematico e verificare che avvenga prima di qualsiasi provvedimento decisorio sull'ammissibilità

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