Ordinanza n. 969/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2905/2025 del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, pubblicata il 14 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Rilevata la sopravvenienza del nuovo provvedimento conclusivo del procedimento e richiamato l'art. 73 c.p.a., ha ritenuto necessario assicurare il contraddittorio tra le parti in relazione a tale atto. Ha quindi rinviato la discussione alla camera di consiglio del 7 maggio 2026.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di permesso di costruire; nel corso del giudizio è sopravvenuto un nuovo diniego
Esito
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego comunale relativo a una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato commerciale, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottabili dall'amministrazione sulla base di una corretta applicazione della disciplina urbanistica. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la diffida, il Comune non si fosse nuovamente pronunciato sulla richiesta in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato un provvedimento sopravvenuto, adottato dal responsabile del settore competente, con cui ha concluso il procedimento negando nuovamente il permesso di costruire.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La sopravvenienza di un provvedimento rilevante per la controversia impone di assicurare alle parti la possibilità di contraddire sul nuovo atto prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta e deposita un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento oggetto del giudizio, il giudice deve assicurare il contraddittorio delle parti su tale sopravvenienza prima di definire la controversia.
- La sopravvenienza di un nuovo atto amministrativo rilevante per la domanda di ottemperanza giustifica il rinvio della trattazione, ove sia necessario consentire alle parti di esaminarlo e di formulare le proprie difese.
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