Sentenza n. 4884/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2322/2024 pronunciata in data 27.03.2024 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 1016/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 2322/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per quattro annualità, oltre agli interessi, ed era stato condannato il Ministero all'assegnazione dei relativi buoni elettronici. Deduceva il mancato adempimento dell'Amministrazione e chiedeva: l'assegnazione di un termine per l'esecuzione; la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, gli è stato ordinato di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. L'ordine di ottemperanza è stato escluso limitatamente alle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo diritto di credito per effetto della distrazione, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. È stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inerzia, entro i termini indicati in motivazione; il compenso commissariale è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero, ove dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e disporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
L'ordine di ottemperanza può riguardare il titolare del diritto risultante dal titolo giudiziale; le spese distratte in favore del difensore antistatario restano escluse se il difensore non ha agito personalmente, essendo titolare di un autonomo credito.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento da parte della pubblica amministrazione e l'amministrazione non dimostra di aver eseguito integralmente il comando giudiziale.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento, nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva e porre a carico dell'amministrazione le relative spese, ove dovute.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le spese di lite distratte in favore del difensore antistatario costituiscono un autonomo titolo di credito del difensore; pertanto, il cliente non può ottenere in ottemperanza l'esecuzione di tale capo della sentenza se il difensore, titolare del credito, non ha proposto personalmente l'azione esecutiva.
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