Cassazione Penale, Sentenza n. 7853/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari (per tutti tranne Vincenzo, la cui misura era stata dichiarata inefficace dal riesame) censurando: ritardo nella messa a disposizione dei supporti audio delle intercettazioni (inutilizzabilità delle captazioni utilizzate per la misura); omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 c.5 (perdita di efficacia della misura); carenze probatorie e vizi di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per reati complessi quali interposizione fittizia (art. 512-bis), autoriciclaggio (art. 648-ter.1), emissione di fatture per operazioni inesistenti, evasione accise; contestazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare alla luce del comportamento processuale e del tempo già scontato sotto misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui: la lamentata inutilizzabilità delle intercettazioni per il ritardo nella consegna dei files era manifestamente infondata e/o priva di incidenza decisiva (la difesa aveva poi ascoltato i supporti); la mera omissione di trasmissione di alcuni atti prevista dall'art. 309 non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura salvo dimostrazione che atti specifici decisivi siano stati sottratti al controllo; la motivazione per relationem adottata dal Tribunale era legittima e il compendio indiziario residuo, anche prescindendo dalle captazioni, risultava idoneo a sostenere la misura cautelare; le censure sul dolo specifico per i reati di interposizione e sulle qualificazioni di autoriciclaggio non raggiungevano la soglia di ammissibilità o erano infondate. Il ricorso di Vincenzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse dopo che la misura nei suoi confronti era stata già resa inefficace; per gli altri la misura è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina automaticamente perdita di efficacia della misura: occorre indicare quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo; l'onere di trasmissione riguarda atti espressamente previsti dall'articolo e non obbliga a trasmettere tutto il fascicolo.
art. 268 cod. proc. pen.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di consentire al difensore l'accesso alle registrazioni che hanno fondato la misura cautelare; comunque la Corte ha ritenuto nel caso che la tardiva messa a disposizione non abbia avuto incidenza decisiva dopo l'ascolto.
art. 271 cod. proc. pen.
La perdita di utilizzabilità delle captazioni è disciplinata da specifiche ipotesi normative; nel caso non ricorrevano quelle condizioni tassative che impediscono l'utilizzo.
art. 178 cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale a regime intermedio (richiamata dalla giurisprudenza) è suscettibile di deducibilità e sanatorie; ma il vizio deve essere dedotto e dimostrato nella sua incidenza.
art. 512-bis cod. pen.
Per il reato di interposizione fittizia non è necessario dimostrare che siano state effettivamente avviate misure di prevenzione patrimoniale; è sufficiente la possibilità che tali procedimenti si attivino (natura di reato di pericolo).
art. 648-ter.1 cod. pen.
Per il riciclaggio/autorriciclaggio non è richiesto che il reato presupposto sia già accertato con sentenza di condanna; è sufficiente che il fatto non sia stato giudizialmente escluso e che vi siano indizi valorizzabili a sostegno della contestazione.
art. 43 d.lgs. n. 504/1995
La quantificazione induttiva dell'accisa evasa incide sulla misura della sanzione ma non è determinante per la configurabilità della gravità indiziaria ai fini cautelari.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato in relazione all'individuazione del profitto del reato fiscale: la mancata individuazione puntuale del profitto non impedisce di ritenere la gravità indiziaria.
art. 26 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
La presunzione di riconducibilità patrimoniale a familiari prossimi non esclude automaticamente la configurabilità del dolo di interposizione fittizia; è solo una presunzione che può essere superata da elementi contrari.
art. 273 e 274 cod. proc. pen.
Rilevanti ai fini delle esigenze cautelari e della loro rivalutazione: la Corte richiede che le censure sulle esigenze indicano elementi specifici e non generiche richieste di rivalutazione.
Massime di principio
- Il ritardo nella messa a disposizione dei supporti audio delle intercettazioni può costituire vizio, ma il ricorrente deve dimostrare l'effettiva incidenza di tale ritardo sulla decisione cautelare; l'accesso successivo della difesa e l'assenza di rilievi concreti riducono l'efficacia della censura.
- L'omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 non comporta automaticamente l'inefficacia della misura: bisogna indicare quali atti decisivi sono stati sottratti al controllo e dimostrare il pregiudizio.
- La motivazione per relationem è ammissibile se il provvedimento richiamato è noto o ostensible e se il giudice dimostra di averne preso conoscenza critica; la mera riproduzione non invalida la decisione quando il giudice espone argomentazioni autonome sufficienti.
- In sede di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli indizi se non per vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione: contestazioni meramente alternative o ricostruzioni diverse sono inammissibili.
- Per i reati di interposizione fittizia e autoriciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia già accertato con sentenza definitiva; è sufficiente che non sia stato escluso e che esistano elementi indiziari di reinvestimento o intestazione fittizia.
- Le critiche tecniche relative alle intercettazioni richiedono precisione: il difensore deve indicare le conversazioni specifiche ritenute inutilizzabili e spiegare la loro incidenza sul quadro probatorio complessivo.
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