Cassazione Penale, Sentenza n. 33379/2026 del 11/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, con ulteriore condanna al pagamento delle spese del grado. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità, ritenuta fondata essenzialmente sull'intestazione di una carta Postepay, sull'accredito del profitto della condotta truffaldina e sulla mancata denuncia di smarrimento o sottrazione della carta. Il ricorrente deduceva il mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio circa l'identità dell'autore materiale, il ruolo dell'imputato, l'eventuale collegamento con l'autore materiale e la disponibilità dello strumento. Il secondo motivo censurava la qualificazione giuridica del fatto come frode informatica, deducendo motivazione contraddittoria, manifestamente illogica o apparente e l'assenza di accertamenti tecnici idonei a dimostrare l'intrusione o la manipolazione del sistema informatico. Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 81 e 133 c.p., 125 c.p.p. e 111 Cost., nonché motivazione mancante o apparente, in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici, perché non si confrontavano adeguatamente con la doppia conforme motivazione dei giudici di merito, e, quanto al secondo e al terzo motivo, anche manifestamente infondati o non consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha rilevato che la responsabilità era stata motivata valorizzando l'intestazione della carta Postepay, l'accredito sulla stessa del profitto illecito e la mancata denuncia di smarrimento o sottrazione. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come frode informatica, poiché il trasferimento di denaro era stato realizzato mediante introduzione illecita nel profilo di home banking della persona offesa, senza la collaborazione della vittima, mentre il contatto telefonico e la disinstallazione dell'applicazione servivano a impedirle di accorgersi tempestivamente dell'operazione. Quanto alla continuazione, ha ritenuto sufficiente la motivazione, considerata la pena base prossima al minimo edittale e l'aumento contenuto in due mesi e venti giorni di reclusione. La responsabilità penale è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Individua i casi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi della motivazione; le relative censure sono state ritenute aspecifiche o infondate.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiede l'enunciazione specifica dei motivi di impugnazione; la deduzione cumulativa, promiscua e perplessa di violazioni e vizi motivazionali rende il motivo aspecifico.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione priva dei requisiti prescritti, tra cui la specificità dei motivi.
art. 640-ter c.p.
Punisce la frode informatica; la fattispecie ricorre quando l'attività fraudolenta incide sul sistema informatico, anche mediante intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi, senza necessità di induzione in errore della persona offesa.
art. 81 c.p.
Disciplina il reato continuato e i limiti dell'aumento di pena per il reato satellite; l'aumento deve rispettare il rapporto di proporzione e i limiti normativi.
art. 133 c.p.
È richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione della sua congruità.
art. 125 c.p.p.
È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
art. 111 Cost.
Il motivo costituzionale è stato ritenuto non consentito direttamente in sede di ricorso per cassazione, non essendo l'inosservanza della Costituzione autonomo caso di ricorso ex art. 606 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Fondava la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'intestatario di una carta di pagamento sulla quale venga accreditato il profitto di una frode può essere considerato destinatario e beneficiario del pagamento, in assenza di elementi contrari, quando tale dato sia valutato insieme alle ulteriori circostanze del caso, quali la mancata denuncia di smarrimento o sottrazione dello strumento.
- La frode informatica si distingue dalla truffa perché l'attività fraudolenta incide sul sistema informatico, anziché indurre direttamente la persona offesa in errore; l'intervento illecito può consistere in qualsiasi modalità di manipolazione o accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema.
- Quando la vittima viene contattata e indotta a disinstallare un'applicazione, ma il trasferimento di denaro viene poi eseguito senza la sua collaborazione mediante accesso illecito al suo profilo di home banking, la condotta può integrare frode informatica; la disinstallazione dell'applicazione può avere funzione meramente strumentale a impedire la tempestiva percezione dell'operazione.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa e promiscua di violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza specifico confronto con la decisione impugnata, rende i motivi aspecifici e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza di primo grado e quella di appello sono conformi sui punti denunciati, le rispettive motivazioni si integrano formando un'unica motivazione logico-giuridica da esaminare complessivamente ai fini del controllo di legittimità.
- L'onere motivazionale relativo ai singoli aumenti di pena per la continuazione è correlato alla loro entità; può ritenersi assolto quando la pena base sia prossima al minimo edittale, l'aumento sia contenuto e la sentenza esprima una valutazione di congruità e adeguatezza rispettosa dei limiti dell'art. 81 c.p.
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