Sentenza n. 156/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. MIC|MIC_SABAP-MOL|13/08/2024|0008792-P del 13.08.2024, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise ha respinto la domanda presentata dall’interessata Curatela fallimentare per l’ammissione al contributo statale previsto per i cd. “interventi conservativi imposti” di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione ai lavori di messa in sicurezza dell’edificio ubicato a Morrone del Sannio (CB) in Corso Castello n. 11; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione al contributo statale per interventi conservativi imposti e lavori di messa in sicurezza di un immobile sottoposto a vincolo culturale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La curatela fallimentare aveva eseguito, tra il 2016 e il 2018, lavori di messa in sicurezza di un immobile vincolato, in attuazione delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. 42/2004 e sotto la vigilanza dell'Amministrazione. Dopo la conclusione dei lavori aveva chiesto l'ammissione al contributo statale previsto dagli artt. 35 e 36 del medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza ha respinto la domanda rilevando la mancata trasmissione del progetto previsto dall'art. 33, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e generiche carenze nell'iter procedimentale. La ricorrente ha dedotto: violazione del contraddittorio procedimentale e dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione degli artt. 2, 7, 8, 9 e 10 della l. 241/1990; difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà; erronea applicazione degli artt. 31, 33 e 35 del d.lgs. 42/2004; violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), della l. 241/1990. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il procedimento rientrava nella fattispecie urgente dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 42/2004, nella quale non era necessaria la previa presentazione di un progetto da parte del proprietario, e che gli elaborati progettuali erano stati comunque successivamente trasmessi alla Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che la Soprintendenza avesse operato, nel 2016, secondo lo schema dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 42/2004, avendo qualificato la situazione come urgente e individuato direttamente le misure conservative da eseguire. In tale situazione non era necessario che il proprietario presentasse previamente il progetto previsto dall'art. 33, comma 4, sicché la mancata trasmissione di quel progetto non poteva giustificare il rigetto della domanda di contributo. L'art. 36 del d.lgs. 42/2004, inoltre, collega il contributo ai lavori ultimati e collaudati e alla spesa effettivamente sostenuta, senza imporre che la determinazione del contributo o la previa trasmissione del progetto avvengano necessariamente prima dell'esecuzione degli interventi. La motivazione del diniego è stata quindi giudicata insufficiente, perché fondata esclusivamente su un presupposto giuridico estraneo alla concreta sequenza procedimentale, e contraddittoria rispetto al fatto che la Soprintendenza aveva prescritto gli interventi, seguito le fasi progettuali ed esecutive e non aveva contestato tempestivamente i lavori. Il TAR ha inoltre ritenuto violato l'art. 10-bis della l. 241/1990: l'esito negativo non era scontato e l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare le ragioni ostative, consentendo alla curatela di presentare osservazioni e documenti sulla coerenza tra gli interventi prescritti e quelli realizzati. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'Amministrazione dovrà rideterminarsi sulla domanda secondo i principi della sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 42/2004
Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
La disposizione fonda il potere ministeriale di imporre gli interventi necessari alla conservazione del bene culturale o di eseguirli direttamente.
art. 33 d.lgs. 42/2004
Il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire; in caso di urgenza può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
La norma distingue la procedura ordinaria, fondata sul progetto del proprietario, dall'esecuzione diretta e dalla procedura urgente. Nel caso urgente dell'art. 33, comma 6, la previa presentazione del progetto da parte del proprietario non è necessaria.
art. 33, comma 4, d.lgs. 42/2004
Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori.
La previsione riguarda la procedura nella quale il progetto è previamente presentato dal proprietario e non può essere applicata automaticamente alla procedura urgente in cui le misure conservative sono individuate direttamente dalla Soprintendenza.
art. 33, comma 6, d.lgs. 42/2004
In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Quando ricorre l'urgenza, la Soprintendenza può individuare e imporre immediatamente le misure conservative senza attendere la previa elaborazione e presentazione del progetto da parte del proprietario.
art. 36 d.lgs. 42/2004
Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
La disciplina dell'erogazione del contributo non impone che la determinazione del contributo o la previa presentazione del progetto avvengano necessariamente prima dell'esecuzione dei lavori; la verifica può essere compiuta anche successivamente, sulla base dei lavori eseguiti e della spesa sostenuta.
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell'adozione di un diniego non scontato, l'Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e consentire all'interessato di presentare osservazioni e documenti potenzialmente idonei a incidere sull'esito del procedimento.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una motivazione adeguata, coerente con la concreta fattispecie e con i presupposti normativi applicabili.
Massime di principio
- Nella procedura urgente prevista dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. 42/2004, quando la Soprintendenza individua direttamente e immediatamente le misure conservative da eseguire, il proprietario non è tenuto alla previa presentazione del progetto previsto per la procedura ordinaria dall'art. 33, comma 4.
- La mancata previa presentazione del progetto di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 42/2004 non può giustificare il diniego del contributo statale quando l'intervento sia stato imposto e specificamente individuato dalla Soprintendenza nell'ambito della procedura urgente dell'art. 33, comma 6.
- La disciplina dell'art. 36 del d.lgs. 42/2004, che collega il contributo ai lavori ultimati e collaudati e alla spesa effettivamente sostenuta, non impone necessariamente la preventiva determinazione dell'ammontare del contributo prima dell'esecuzione degli interventi conservativi.
- È illegittimo per difetto di motivazione il diniego di contributo fondato esclusivamente sulla mancata presentazione di un progetto non richiesto dalla procedura concretamente seguita, soprattutto quando l'Amministrazione abbia prescritto gli interventi, seguito la loro progettazione ed esecuzione e non abbia formulato tempestive contestazioni.
- Il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990 deve essere comunicato quando l'esito negativo della domanda non sia scontato e le osservazioni dell'interessato possano incidere sulla verifica dei presupposti per l'accoglimento.
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