Cassazione Penale, Ordinanza n. 36251/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando l'accertamento delle condotte ascritte e la valutazione della prova, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata. Dall'ordinanza emerge che le doglianze erano dirette contro la ritenuta attendibilità della versione degli agenti operanti, sia quanto al carattere violento e oppositivo della condotta tenuta nei confronti dell'attività d'ufficio degli stessi, sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi di questioni già affrontate con motivazione puntuale dal giudice di appello; ha inoltre rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e che si limitassero a riproporre, in modo generico, le stesse questioni di merito già esaminate e disattese. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate con motivazione puntuale e logica, senza un effettivo confronto critico con la decisione impugnata.
- La critica alla motivazione della sentenza di appello deve essere specifica e non meramente apparente: doglianze generiche o solo formalmente dirette a denunciare un errore logico o giuridico sono inammissibili.
- Le valutazioni di attendibilità della prova e di gravità della condotta, quando sorrette da motivazione congrua e non illogica, sono tendenzialmente insindacabili in cassazione.
- La già avvenuta concessione delle attenuanti generiche esclude che una doglianza che ne pretenda ulteriormente il riconoscimento possa essere utilmente proposta in cassazione, se non si confronta con la decisione di merito.
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