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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16237/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per l'anno 2015 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado favorevole alla società. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Prima della decisione, però, il Comune ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver conciliato la lite con la società; la società ha aderito alla rinuncia. La Corte ha preso atto della sopravvenuta rinuncia e dell'adesione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso concordemente accettata dalla controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'obbligo dell'ulteriore versamento del contributo unificato, rilevando che il meccanismo sanzionatorio non si applica in caso di inammissibilità sopravvenuta, richiamata dalla Corte come fattispecie non riconducibile alla ratio della norma.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Il contributo unificato დამატivo non è dovuto quando non ricorrono i presupposti della sanzione, poiché la disposizione mira a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, la Corte può compensare integralmente le spese di lite.
  • Il raddoppio/ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o pretestuose non si applica quando l'esito del giudizio sia determinato da una causa sopravvenuta non riconducibile alla ratio sanzionatoria della norma, come la rinuncia al ricorso con estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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