Cassazione Civile, Sentenza n. 16530/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute (anche con riguardo a riposi e festività previste dalla legge n. 937/1977 e dal CCNL) per rapporti a termine su posto comune con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021-2023/2024; questione se il principio secondo cui il docente a termine non perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste (salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato inutilmente a goderle con espresso avviso della perdita) sia estendibile, oltre al periodo fra la fine delle lezioni e il 30 giugno, anche all'arco temporale compreso tra inizio e fine delle lezioni, e se analogo principio valga per le giornate di riposo ex lege n. 937/1977.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, enuncia i principi di diritto secondo cui: il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 va interpretato nel senso che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni ha diritto al trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti alla cessazione del rapporto nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle lezioni (periodo in cui, ex lege, è consentito fruire delle ferie) senza necessità di un avviso specifico del dirigente scolastico; per il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno (normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative) il regime è diverso: il docente non può essere considerato automaticamente in ferie e la perdita del diritto all'indennità richiede l'avvenuto invito/avviso da parte del dirigente scolastico. Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo ex legge n. 937/1977: i docenti a termine devono comunque godere tali riposi entro il termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto e, in caso contrario, spetta l'indennità nei limiti sopra indicati.
Norme richiamate
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. (...) il medesimo comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"
Il comma 54 delimita i periodi in cui i docenti (ruolo e non) possono fruire delle ferie: nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali (tra inizio e fine lezioni), salvo gli esclusi per scrutini/esami (periodo tipicamente tra fine lezioni e 30 giugno). Il comma 55 esclude l'applicazione del divieto generale di monetizzazione al personale scolastico a termine, consentendo la liquidazione dell'indennità per la differenza tra giorni maturati e giorni di sospensione delle lezioni nel periodo in cui ex lege era consentito fruirne. Il comma 56 rende prevalente questa disciplina rispetto alla contrattazione collettiva per la parte contrastante.
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Stabilisce il divieto generale di monetizzazione delle ferie per la pubblica amministrazione; tuttavia il legislatore scolastico (legge n. 228/2012) ha previsto una disciplina speciale che limita tale divieto per il personale scolastico precario nelle specifiche modalità indicate.
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 74
Le attività didattiche ... si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno.
Fornisce il quadro del calendario scolastico e la competenza regionale per determinare inizio, fine e giorni di sospensione delle lezioni; da qui si ricava il perimetro temporale (tra inizio e fine lezioni) in cui il comma 54 della legge 228/2012 identifica i giorni di sospensione.
CCNL comparto scuola 2006-2009 (art. 13 e art. 19)
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili... Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. (...) La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
La contrattazione prevedeva che le ferie vanno richieste e che per i precari la monetizzazione era prevista in caso di mancata fruizione nei periodi di sospensione; la legge 228/2012 ha poi ridefinito la disciplina di settore e la sua efficacia rispetto al CCNL.
CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (contratto 2024), artt. 35 e 38
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato ... le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. (...) Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto dell'accessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
Riafferma la monetizzazione solo alla cessazione e in coerenza con la disciplina primaria (legge 228/2012) e con i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea.
Direttiva 2003/88/CE, art. 7 e giurisprudenza Corte di Giustizia UE (cause Kreuziger, Max-Planck, BU c. Comune di Copertino)
La direttiva non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie; il datore ha l'onere della prova e, se necessario, deve invitare/informare il lavoratore.
La Corte UE impone che il lavoratore abbia concretamente potuto fruire delle ferie prima di perderne il diritto o l'indennità; il datore ha l'onere di dimostrare l'effettiva possibilità di fruizione (anche mediante avvisi/inviti), compatibilmente con le caratteristiche dell'attività lavorativa. La normativa italiana e la disciplina di settore devono essere interpretate in conformità a questi principi.
Sentenza Corte costituzionale n. 95/2016
Il divieto di monetizzazione non pregiudica il diritto alle ferie; il divieto mira a reprimere l'abuso della monetizzazione e non arreca pregiudizio al lavoratore incolpevole che non abbia potuto godere delle ferie per causa a lui non imputabile.
La Consulta ha confermato la compatibilità del divieto di monetizzazione con la tutela costituzionale del diritto alle ferie, precisando che l'eccezione per casi non imputabili al lavoratore preserva la tutela del dipendente che non ha potuto fruire delle ferie.
Legge 23 dicembre 1977, n. 937 (giornate di riposo)
Attribuisce 4 giornate di riposo ai dipendenti pubblici
Le quattro giornate di riposo previste devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico e, per il personale docente, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni; per i precari valgono analoghe modalità di fruizione e di eventuale indennizzo.
Massime di principio
- Per i docenti supplenti brevi e saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta, alla cessazione, nel limite della differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione delle lezioni (calendari regionali) che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni; per questo periodo non è necessaria una comunicazione specifica del dirigente scolastico.
- Il periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno (normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative) non rientra automaticamente nel regime di ferie: per la perdita del diritto all'indennità in quel periodo il datore deve dimostrare di aver posto il docente in condizione di fruire delle ferie (di norma mediante invito/avviso).
- I riposi e le festività ex lege (legge n. 937/1977) seguono la stessa logica delle ferie: i docenti a termine devono fruirne entro la fine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto, altrimenti spetta l'indennità nei limiti previsti dalla disciplina di settore.
- Il datore di lavoro pubblico scolastico ha l'onere di organizzare e documentare la concreta possibilità per il docente di fruire delle ferie; quando la disciplina di settore individua esplicitamente i periodi di sospensione delle lezioni (calendari regionali) questa informazione rende generalmente superfluo un avviso individuale per il periodo compreso tra inizio e fine lezioni.
- In situazioni analoghe verificare sempre: la durata effettiva del rapporto (se il docente ricopriva la supplenza nei giorni di sospensione delle lezioni), i calendari regionali (che definiscono i giorni di sospensione), eventuali comunicazioni o inviti del dirigente scolastico, e la normativa contrattuale applicabile per calcolare correttamente l'eventuale indennità.
- Per minimizzare contenziosi, le amministrazioni scolastiche dovrebbero, in caso di necessità organizzative nel periodo post-lezioni (fino al 30 giugno), inviare formali avvisi/inviti ai docenti non di ruolo circa la fruizione delle ferie e l'effetto della mancata fruizione; i docenti a termine dovrebbero documentare eventuali richieste di ferie e conservare comunicazioni.
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