Sentenza del 27/10/2021 n. 30415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005-2007 con i quali sono stati disconosciuti costi contabilizzati a titolo di premi per un contratto di "Management Risk" stipulato in Svizzera (Chiasso) con una società statunitense, con recupero di IVA e IRAP; l'Ufficio ha ritenuto l'operazione antieconomica e i relativi costi non inerenti all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente e ha confermato le decisioni della CTP e della CTR che avevano respinto i ricorsi. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi di cassazione per carenza di specificità, per ricadere in sindacato di merito o per violazioni procedurali non sussistenti; ha inoltre dichiarato inammissibile per tardività il controricorso dell'Erario. In particolare la Corte ha confermato che il contratto era manifestamente antieconomico e che la società non ha fornito prova convincente della inerenza e della reale esistenza del rischio assicurato (mancanza dell'elenco dirigenti, assenza del piano a cui era legato il rischio, incongruità del premio pari al 10% dei ricavi). La Corte ha altresì ribadito che la decisione del giudice di primo grado di riunire le cause è atto di discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità e che, in presenza di notificazione del PVC al legale rappresentante, non sussiste l'onere di allegazione di tale atto da parte dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Fondamento delle censure in cassazione: la Corte richiama i limiti dei motivi di nullità, omesso esame e violazione di legge (nn. 3 e 5), e dichiara molte censure inammissibili per mancanza di specificità o per trasformazione del giudizio di legittimità in nuovo merito.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato in tema di "doppia conforme": il ricorso in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado quando richiesto; l'omessa dimostrazione della difformità ha comportato inammissibilità di alcune censure.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Il provvedimento di riunione delle cause (operato dal giudice di primo grado) è atto di discrezionalità processuale e non sindacabile in sede di legittimità; pertanto la contestazione della riunione è infondata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 42 e 37-bis
Richiamate in relazione all'onere di motivazione degli atti e alla notificazione del PVC: la Corte ha ritenuto che il PVC fosse stato notificato al legale rappresentante, per cui non sussisteva omissione dell'amministrazione né onere di allegazione aggiuntivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Norma sulla deducibilità dei costi; la Corte segnala che la deducibilità va valutata nella concreta inerenza all'attività d'impresa e che la mancanza di inerenza può essere significativa quando l'operazione è manifestamente antieconomica.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte, seguendo la giurisprudenza, ha affermato che spetta al contribuente provare la sussistenza dei requisiti di determinabilità, certezza e inerenza delle componenti negative di reddito per il periodo di imposta.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norma sul processo tributario; evocata nelle censure procedurali, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a presunte violazioni procedurali e di contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato per il controllo minimo della motivazione richiesto anche in sede di legittimità: la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata e non 'inesistente' o 'apparente'.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato in relazione alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato per il ricorrente, ai sensi della normativa sugli oneri processuali.
Massime di principio
- Un contratto esterno all'attività tipica dell'impresa può essere disconosciuto fiscalmente se ritenuto 'manifestamente antieconomico'; l'antieconomicità manifesta costituisce indizio serio della non verità dell'operazione e della non inerenza dei costi.
- La prova della inerenza e della correlazione dei costi con l'attività d'impresa grava sul contribuente: occorre produrre documentazione specifica e probante (contratto completo, allegati come elenco dirigenti, piano cui è collegato il rischio, prova dei pagamenti e di eventuali indennizzi).
- La riunione di procedimenti operata dal giudice di merito è atto di discrezionalità ordinatoria e, salvo vizi procedurali molto gravi, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: non è ammessa la generica richiesta di riesame dei fatti o la trasformazione del giudizio di legittimità in terzo grado di merito.
- Se l'Ufficio ha notificato gli atti istruttori (es. PVC) al legale rappresentante, non è necessario che l'Amministrazione ritrasmetta o ricolleghi quei documenti in giudizio; il contribuente deve contestarne tempestivamente contenuto e motivazione.
- Per evitare la perdita della deducibilità, il contribuente dovrebbe dimostrare la concretezza del rischio assicurato (esistenza del periculum, elenchi dei soggetti coperti, correlazione con l'attività) e la congruità del premio rispetto al rischio e al mercato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Pordenone
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 457 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 1275 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 4825 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 4830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →