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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49307/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 256, comma 3, lett. a), d.lgs. 152/2006. Denuncia (1) violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e travisamento della prova sostenendo che la bonifica dei rifiuti era pacificamente avvenuta, sicché doveva applicarsi la causa di non punibilità/attenuazione; (2) violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sempre collegata alla presunta bonifica e alla mancata valutazione di elementi attenuanti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene la censura generica: il giudice di merito ha motivato il diniego dell'art. 131-bis con la presenza di quantitativo non irrisorio di rifiuti e l'assenza di giustificazioni plausibili, e ha rilevato la mancanza di prova documentale della bonifica; la testimonianza citata dalla difesa era generica e de relato, e l'onere della difesa era di produrre la prova della rimozione. Il secondo motivo è inammissibile perché le circostanze attenuanti generiche non erano state specificamente richieste nelle conclusioni in primo grado (la difesa aveva chiesto solo l'assoluzione ex art. 530 c.p.p.), per cui non sussiste il vizio di motivazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali, deve pagare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (determinazione equitativa) e sostenere gli oneri di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 3, lettera a), d.lgs. 152/2006

    articolo contestato in primo grado

    Norma che punisce il comportamento relativo all'abbandono/gestione illecita di rifiuti; applicata in sede di merito per giustificare la condanna alla pena dell'ammenda

  • art. 131-bis cod. pen.

    richiamato nel ricorso come causa di non punibilità/attenuante

    La Corte segnala che il diniego dell'applicazione è motivato dalla presenza di rilevante quantitativo di rifiuti e dall'assenza di prova della bonifica; in mancanza di prova documentale fornita dalla difesa l'agevolazione non è riconosciuta

  • art. 530 cod. proc. pen.

    richiesta dalla difesa in sede di udienza (assoluzione ex art. 530 c.p.p.)

    Citato come istanza difensiva formulata in primo grado; la Corte evidenzia che non sono state altresì formulate richieste specifiche per le attenuanti generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente deve sostenere le spese

    Norma invocata per l'onere delle spese processuali a carico della parte che ha proposto il ricorso inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    citata in relazione all'eventuale responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità

    Utilizzata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, ritenendo assente colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • In materia di illecita gestione/abbandono di rifiuti, l'onere probatorio circa l'effettiva bonifica ricade sulla parte che lo allega: dichiarazioni generiche o di secondo mano non sono sufficienti.
  • Le istanze di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche devono essere formulate in modo specifico e con riferimento a fatti concreti; la loro mancata richiesta nelle conclusioni può precludere la possibilità di censurarne la mancata concessione in sede di impugnazione.
  • In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi lamenta un travisamento della prova deve dimostrare l'assenza o la diversità della prova qualificata come decisiva dal giudice di merito.
  • La genericità dei motivi di ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (anche versamento alla Cassa delle Ammende) se la Corte lo ritiene opportuno.
  • Le testimonianze de relato o prive di cognizione diretta sull'operato (es. sulla bonifica) hanno scarso valore probatorio se non supportate da documentazione formale (verbali di bonifica, ordini di servizio, certificazioni amministrative).

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