Ordinanza n. 18/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri N. -OMISSIS- di prot., notificata in data 14.11.2025, con cui veniva rigettata la richiesta di trasferimento temporaneo del ricorrente presso, o in prossimità, del Comando Compagnia Carabinieri di Verona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo presso o in prossimità del Comando Compagnia Carabinieri di Verona
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di trasferimento temporaneo, notificato il 14 novembre 2025, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le proprie osservazioni al preavviso di rigetto. Sul piano sostanziale ha richiamato l’art. 42-bis della legge n. 151 del 2001 e gli artt. 29 e 31 Cost., prospettando l’esigenza di seguire il figlio quindicenne, ingaggiato da una squadra calcistica di Verona, non potendo il coniuge occuparsene perché in procinto di essere assunto in provincia di Reggio Calabria, dove il ricorrente già presta servizio. Ha inoltre valorizzato i pareri favorevoli espressi dalle Compagnie locali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris e ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha rilevato che l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione del privato, purché dal provvedimento risultino percepibili l’avvenuta valutazione delle deduzioni e le ragioni del loro mancato accoglimento; nella specie era stata ribadita la prevalenza delle esigenze dell’amministrazione. Il richiamo all’art. 42-bis della legge n. 151 del 2001 è stato giudicato non pertinente, sia perché il ricorrente non aveva chiarito il fondamento normativo della richiesta, sia perché la fattispecie non riguardava l’assegnazione temporanea per esigenze connesse a figli minori di tre anni e alla sede lavorativa dell’altro genitore nella stessa provincia o regione. Anche gli artt. 29 e 31 Cost. sono stati ritenuti non pertinenti, poiché l’istanza appariva finalizzata ad assecondare le aspirazioni sportive del figlio, più che a tutelare l’unità familiare. Mancava inoltre il requisito dell’eccezionalità e temporaneità, non essendo stata indicata la durata dell’ingaggio e apparendo le esigenze destinate a protrarsi a tempo indeterminato. Il giudice ha ritenuto legittimo il bilanciamento compiuto dall’amministrazione, che aveva attribuito prevalenza alle esigenze di servizio derivanti dalla carenza di organico. I pareri favorevoli delle Compagnie locali non erano decisivi, spettando al vertice dell’Arma la valutazione complessiva sulla distribuzione ottimale e razionale del personale. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata rigettata per carenza prima facie del fumus boni iuris.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni deduzione; è sufficiente che siano percepibili la valutazione delle osservazioni e le ragioni del loro mancato accoglimento.
art. 42-bis l. 151/2001
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto non pertinente perché la fattispecie non riguardava l’assegnazione temporanea connessa alla presenza di figli minori di tre anni e alla sede lavorativa dell’altro genitore.
artt. 29 e 31 Cost.
Le disposizioni costituzionali sulla famiglia e sulla protezione della famiglia e dell’infanzia non sono state ritenute pertinenti rispetto a una richiesta motivata essenzialmente dalle aspirazioni sportive di un figlio quindicenne.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli altri interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere rigettata quando, a una valutazione sommaria, le censure non evidenziano una ragionevole probabilità di fondatezza, anche se il giudizio di merito non viene definito.
- L’amministrazione, nel riscontrare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, non è tenuta a replicare analiticamente a ogni argomentazione del privato, purché il provvedimento consenta di comprendere che le osservazioni sono state valutate e perché sono state disattese.
- La disciplina dell’assegnazione temporanea prevista per esigenze connesse a figli minori di tre anni non è applicabile a una richiesta di trasferimento motivata dalla necessità di accompagnare o seguire un figlio adolescente impegnato in attività sportiva, quando non ricorrono i presupposti normativi della disposizione.
- Il trasferimento temporaneo non può essere giustificato come misura eccezionale e temporanea se la richiesta non indica una durata determinata e le esigenze rappresentate appaiono suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato.
- Nella gestione del personale militare, la valutazione complessiva sull’ottimale distribuzione del personale tra le sedi e sul bilanciamento tra esigenze individuali ed esigenze di servizio spetta al vertice dell’amministrazione; i pareri favorevoli delle articolazioni territoriali non vincolano tale valutazione d’insieme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →