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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRPEG e IRAP relative al 2003. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla casa di cura la mancata imputazione al 2003 di ricavi derivanti da prestazioni ospedaliere rese in convenzione con la ASL di Avezzano-Sulmona. Le prestazioni erano state fatturate, ma i relativi importi erano stati iscritti tra le passività come note di credito da emettere, poiché eccedevano il budget annuale ammesso al pagamento dalla ASL. Secondo l'Amministrazione, i ricavi dovevano essere imputati all'esercizio di competenza, essendo già realizzati e determinabili, senza rilevanza del momento dell'incasso. L'Agenzia ha inoltre censurato la sentenza della CTR per vizio di motivazione e violazione dell'art. 75 del TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione attiva, poiché nel giudizio d'appello era stata parte soltanto l'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione del fatto controverso ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione generica del quesito di diritto, non riferita alla specifica ratio decidendi della CTR. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla casa di cura, secondo cui i ricavi erano correttamente imputabili all'esercizio nel quale erano divenuti certi e determinabili in base alle pattuizioni contrattuali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 75 del TUIR, testo vigente ratione temporis

    I ricavi di cui non sia certa l'esistenza o determinabile l'ammontare vanno a costituire competenza dell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    Il ricavo deve essere imputato all'esercizio in cui diventano certe la sua esistenza e determinabile il suo ammontare. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che le pattuizioni con la ASL rendessero applicabile tale criterio, differendo l'imputazione al momento in cui le condizioni di certezza e determinabilità si erano verificate.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Obbligo di indicare chiaramente il fatto controverso o le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione e, per le violazioni di legge, di formulare uno specifico quesito di diritto.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo specifico e devono confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Motivi generici o quesiti astratti, non riferiti alla ratio decidendi, sono inammissibili.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

    La censura di violazione di legge e quella relativa alla motivazione devono rispettare requisiti di specificità distinti; non è sufficiente contestare genericamente l'esito della decisione.

  • Art. 111 c.p.c., comma 3

    In caso di successione a titolo particolare nel rapporto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, con possibilità di estromissione del dante causa. Nel caso concreto, il Ministero è stato ritenuto privo di legittimazione attiva poiché l'Agenzia delle Entrate era subentrata nella gestione dei rapporti tributari e aveva agito autonomamente in appello.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2

    Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

    Quando l'Agenzia delle Entrate è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato in cassazione, non è necessaria una procura alle liti distinta.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, un ricavo va imputato per competenza all'esercizio in cui la sua esistenza è certa e il suo ammontare è determinabile; la mera fatturazione o il successivo incasso non sono necessariamente decisivi.
  • Quando l'ammontare del corrispettivo dipende da verifiche, limiti contrattuali, budget o approvazioni di una controparte pubblica, occorre individuare il momento in cui tali elementi diventano definitivi e documentabili.
  • Il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio più conveniente, ma può differire l'imputazione se dimostra che, nell'esercizio precedente, mancavano effettivamente certezza dell'esistenza o determinabilità dell'importo.
  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono contestare puntualmente la ragione giuridica posta a fondamento della sentenza; quesiti generici o formulati in termini astratti comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • La corretta individuazione dell'ente legittimato a impugnare è essenziale: nei rapporti tributari gestiti dalle Agenzie fiscali, il Ministero può non essere legittimato se non è stato parte del precedente grado di giudizio.

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