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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29142/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica bandita da un comune per lavori di adattamento e ristrutturazione di un centro di biathlon. All’esito della prima gara era risultata vincitrice una società; il giudice amministrativo di primo grado aveva parzialmente accolto sia il ricorso principale della concorrente soccombente sia il ricorso incidentale della vincitrice, imponendo una rinnovata valutazione delle offerte. In appello, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale della concorrente e respinto quello incidentale della società aggiudicataria, precisando che l’amministrazione avrebbe dovuto rivalutare le offerte e verificare i presupposti per un eventuale subentro nei lavori. La società inizialmente aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, articolato in due censure, per eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo: da un lato, avrebbe invaso la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione vincolandola a mantenere inalterata la valutazione tecnica dell’offerta avversaria e il relativo punteggio; dall’altro lato, avrebbe invaso la sfera del legislatore e dell’amministrazione richiamando disposizioni processuali e indicando la possibilità di subentro, con violazione del riparto di giurisdizione e delle norme speciali applicabili alle infrastrutture strategiche.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure non integrassero un vero vizio di giurisdizione, ma denunciassero al più errores in iudicando o in procedendo interni alla giurisdizione amministrativa. In particolare, non vi era sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata al merito amministrativo, perché il Consiglio di Stato non aveva sostituito la propria valutazione a quella della stazione appaltante, ma aveva interpretato e applicato norme processuali nei limiti della propria giurisdizione. La Corte ha dunque condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della giurisdizione, ma non ritenuto violato nei limiti esterni dedotti.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 4 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo come norma sul riparto e sui poteri del giudice amministrativo.

  • art. 7 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo come norma sulla giurisdizione amministrativa.

  • art. 34 d.lgs. 104/2010

    Richiamato in relazione ai poteri conformativi e alle forme di tutela.

  • art. 134 d.lgs. 104/2010

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimo sconfinamento nel merito amministrativo.

  • art. 91 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo tra le norme processuali invocate.

  • art. 110 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo tra le norme processuali invocate.

  • art. 111 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo tra le norme processuali invocate.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato come norma sul ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato come norma sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice speciale.

  • art. 125 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina speciale delle infrastrutture strategiche che limiterebbe la tutela esperibile.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Interpretato dal Consiglio di Stato come norma applicabile alla fattispecie in combinazione con l’art. 336 c.p.c.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dal Consiglio di Stato come base interpretativa degli effetti della sentenza sulla nuova azione amministrativa.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato dal Consiglio di Stato nel quadro della disciplina degli effetti dell’annullamento.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    "Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione".

    La Corte evidenzia che il richiamo del Consiglio di Stato serve a riconoscere la competenza del giudice dell’ottemperanza sulle domande risarcitorie connesse all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato.

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    Richiamato dalla controricorrente nella richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, poi respinta.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014

    Richiamato dalla controricorrente nella richiesta di aumento del compenso, poi non accolta.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l’obbligatorietà del deposito telematico anche nei procedimenti in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è ammissibile solo se si denuncia un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può invece essere utilizzato per contestare errori di diritto sostanziale o processuale compiuti dal giudice speciale nell’esercizio della giurisdizione.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione del merito amministrativo sussiste solo quando il giudice amministrativo sostituisce la propria valutazione discrezionale a quella dell’amministrazione o compie una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell’atto; non basta che la decisione contenga prescrizioni conformative o interpretazioni delle norme applicabili.
  • Quando il giudice amministrativo si limita a interpretare norme processuali o a indicare i possibili effetti conformativi della sentenza nell’ambito del giudizio amministrativo, la doglianza non attiene alla giurisdizione ma, al più, al modo di esercizio della stessa.
  • La verifica del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione non può estendersi alla censura di scelte interpretative del giudice speciale, anche se non condivisibili, perché l’esistenza stessa dell’attività interpretativa esclude il vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
  • In materia di appalti pubblici, il fatto che la sentenza amministrativa orienti la rinnovazione delle valutazioni della stazione appaltante o richiami il possibile subentro del concorrente non implica di per sé invasione della discrezionalità amministrativa, se resta ferma la necessità di una successiva determinazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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