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Ordinanza

Ordinanza del 20/06/2016 n. 12715 - Corte di Cassazione

Riscossione- Sanzioni tributarie - Sentenza passata in giudicato - Prescrizione decennale --Cartella di pagamento non impugnata - Prescrizione quinquennale- Applicabilità - Fondamento-.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che le sanzioni tributarie derivanti da una sentenza irrevocabile si prescrivono in dieci anni ai sensi dell’art. 2953 c.c., mentre quelle contenute in una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Poiché nel caso esaminato la cartella non era stata opposta, la Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza impugnata e dichiara prescritte sanzioni e interessi.

Prescrizione delle sanzioni tributarie: dieci anni se derivanti da sentenza passata in giudicato, cinque anni per cartella non impugnata

Prescrizione delle sanzioni tributarie e oggetto della decisione

La pronuncia riguarda la prescrizione del diritto alla riscossione di sanzioni e interessi relativi a tributi erariali dell’anno 1995. La Corte di cassazione distingue il regime applicabile alle sanzioni derivanti da una sentenza passata in giudicato da quello relativo alle sanzioni risultanti da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Vicenda processuale e fatti rilevanti

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, accogliendo l’appello di Equitalia e riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato legittimo un avviso di pagamento notificato il 27 aprile 2012.

L’avviso riguardava una cartella di pagamento notificata il 30 luglio 2002, avente a oggetto tributi erariali, sanzioni e interessi relativi all’anno 1995. Nel ricorso introduttivo il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale limitatamente agli importi dovuti per sanzioni e interessi. La Commissione di primo grado aveva accolto tale eccezione, mentre la Commissione regionale aveva ritenuto applicabile un termine unitario decennale, riferito sia all’obbligazione tributaria principale sia a quella accessoria relativa alle sanzioni.

Equitalia Sud si è costituita esclusivamente per partecipare all’udienza di discussione. Il contribuente ha inoltre depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Principio di diritto sulla prescrizione

La Corte richiama Cass., Sezioni Unite, n. 25790/2009 e le successive pronunce, secondo cui il termine di prescrizione dipende dal titolo in base al quale la sanzione è divenuta definitiva.

  • Se il diritto alla riscossione della sanzione deriva da una sentenza passata in giudicato, si applica il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c., che disciplina l’azione esecutiva fondata su un titolo giudiziale irrevocabile, la cosiddetta "actio iudicati".
  • Se, invece, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica il termine quinquennale previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

La cartella di pagamento non impugnata non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato. La sua definitività deriva infatti dalla mancata opposizione e non da un accertamento giurisdizionale irrevocabile; pertanto, non può trovare applicazione l’art. 2953 c.c.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato la definitività delle sanzioni non discendeva da una sentenza passata in giudicato, ma dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento notificata il 30 luglio 2002. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.

La Corte precisa inoltre che il termine entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria accessoria relativa a sanzioni e interessi deve essere considerato unitariamente rispetto all’obbligazione principale, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nel caso concreto, proprio perché il titolo non era costituito da una decisione giudiziale irrevocabile, il termine unitario applicabile era quello quinquennale e non quello decennale ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale.

Essendo pacifico il decorso del termine quinquennale, non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi. In applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha deciso la causa nel merito.

La pronuncia dispone:

  • l’accoglimento del ricorso del contribuente;
  • la cassazione della sentenza impugnata;
  • l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente a sanzioni e interessi;
  • la dichiarazione di compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito;
  • la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Le spese di legittimità sono state liquidate in complessivi 800 euro, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA, CPA e ulteriori accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Date della pronuncia

La decisione è stata assunta a Roma l’11 maggio 2015 e depositata in cancelleria il 20 giugno 2016.

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