Ordinanza del 20/06/2016 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la concessione della tutela cautelare richiede un bilanciamento tra l’interesse del contribuente a evitare un danno irreparabile e l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi. Il danno è irreparabile solo quando sussiste uno scarto intollerabile tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione e le concrete possibilità di risarcimento. Il fallimento della società e la possibile lesione della par condicio creditorum, da soli, non dimostrano il periculum in mora. In assenza della parte appellata, non si provvede sulle spese.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora
Misure cautelari e insussistenza del periculum in mora
Il documento esamina i presupposti per la concessione di una misura cautelare in materia tributaria e conclude per l’insussistenza del periculum in mora, ossia del rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della pretesa o della decisione impugnata.
Bilanciamento degli interessi
La valutazione dei gravi e fondati motivi deve avvenire attraverso un bilanciamento tra due contrapposti interessi:
- l’interesse del contribuente a non subire un danno irreparabile a causa del pagamento di un tributo eventualmente non dovuto;
- l’interesse dello Stato al regolare e tempestivo pagamento dei tributi.
Il documento richiama, a sostegno di tale principio, Cass. n. 2845/2012.
Nozione di danno irreparabile
L’irreparabilità del danno non coincide con la mera difficoltà economica conseguente al pagamento. Essa deve essere intesa come la presenza di uno scarto intollerabile tra il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza e le concrete possibilità di ottenere il risarcimento.
Il criterio è ricondotto al principio espresso dalla Corte costituzionale, sentenza n. 217/2010. Pertanto, il periculum in mora richiede una verifica concreta della gravità del pregiudizio e dell’effettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di reintegrazione patrimoniale successiva.
Fallimento della società e par condicio creditorum
La sola circostanza che la società ricorrente si trovi in stato di fallimento non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del periculum in mora. Analogamente, non è sufficiente il rischio potenziale di una violazione della par condicio creditorum.
Tali elementi, considerati isolatamente, non provano infatti che l’esecuzione determini un danno irreparabile secondo il criterio dello scarto intollerabile tra pregiudizio e possibilità di risarcimento. Occorre una dimostrazione concreta e specifica del rischio cautelare.
Esito sulle spese
L’assenza della parte appellata comporta il non luogo a provvedere sulle spese. Il documento non dispone quindi alcuna condanna o liquidazione delle spese processuali a carico di una parte non costituita.
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