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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30189/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio per mancanza di motivazione: la sentenza impugnata non si era pronunciata sul motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio, con richiesta di commisurazione della pena nella misura minima e di applicazione degli aumenti per continuazione nel minimo ex art.81 cod. pen. Nell'appello erano indicati elementi da valorizzare per la pena nel minimo, in particolare l'esiguità dei quantitativi di stupefacente ceduto (circa 60 dosi), il buon comportamento processuale e la natura rudimentale dell'associazione criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito adeguata risposta al motivo sul trattamento sanzionatorio, richiamando gli aumenti applicati dal primo giudice per la continuazione e motivando la determinazione della pena con riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. La Cassazione ha inoltre rilevato che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena (da anni 4 mesi 2 e €20.000 di multa in primo grado a anni 2 mesi 2 giorni 20 di reclusione), ha omesso di applicare la pena pecuniaria prevista per legge; tale omissione costituisce pena illegale ma è favorevole all'imputato e la Corte non poteva correggerla in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, in ossequio al divieto di reformatio in peius. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990, comma V

    La Corte ha qualificato il reato più grave come rientrante nel comma V di tale norma in relazione alla detenzione a fini di spaccio di circa 60 dosi di cocaina, con conseguente incidenza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte d'appello ha mantenuto gli aumenti sanzionatori per la continuazione fissati dal primo giudice (mesi 6 per l'associativo, mesi 3 per il capo relativo alle 60 dosi, mesi 3 complessivi per altri fatti di spaccio, mesi 4 per la continuazione con la sentenza di patteggiamento) e li ha considerati nel calcolo complessivo della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte di merito ha motivato la scelta della pena richiamando i criteri di individualizzazione previsti dall'art.133; la Cassazione ha ritenuto sufficiente il riferimento ai criteri e alla congruità quando la pena non è di gran lunga superiore al massimo edittale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale che orienta il giusto trattamento sanzionatorio e la proporzionalità della pena.

  • divieto di reformatio in peius (principio di diritto)

    Applicato per escludere l'intervento della Cassazione sulla omissione della pena pecuniaria, in quanto tale omissione ha prodotto un trattamento più favorevole all'imputato e non è stata impugnata dal pubblico ministero.

  • art. 444 c.p.p. (sentenza di patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. è stata considerata nel calcolo della continuazione e degli aumenti sanzionatori.

Massime di principio

  • Se la Corte d'Appello ridetermina la pena e fornisce un riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., la Cassazione richiede motivazione più dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore al massimo edittale; altrimenti sufficiente una motivazione di congruità/equità.
  • L'omissione di una componente della pena che risulta più favorevole all'imputato non può essere corretta dalla Cassazione in senso peggiorativo in assenza di impugnazione del pubblico ministero, per effetto del divieto di reformatio in peius.
  • In un ricorso che impugna solo la determinazione della pena, è fondamentale indicare esattamente come sono stati violati i criteri di individualizzazione dell'art.133 (ad es. illogicità, mancata considerazione di elementi rilevanti) per superare la discrezionalità del giudice di merito.
  • Le aumentazioni per continuazione ex art.81 cod. pen. e gli effetti di precedenti sentenze di patteggiamento devono essere valutati nel complesso; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel graduare gli aumenti purché dia conto dell'impiego dei criteri legali.
  • Se si contesta la mancata applicazione di una sanzione pecuniaria, occorre considerare che la parte pubblica (PM) deve impugnare per ottenere il ripristino di quella componente, altrimenti l'omissione può rimanere in vigore se favorevole all'imputato.

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