Cassazione Civile, Ordinanza n. 21826/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il mancato versamento di contributi consortili relativi alle annualità 2005-2006. Il giudice tributario di merito aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell’appello del consorzio. In cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e della cartella, sostenendo che l’atto fosse sufficientemente motivato perché indicava particelle, classi, superfici e tariffe; 2) violazione delle regole sulla trascrizione e dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse applicato l’inversione dell’onere della prova derivante dalla trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio e da una delibera regionale di determinazione dei contributi; 3) nullità della sentenza e del procedimento per erronea valutazione delle prove e per mancato riconoscimento dell’effetto probatorio di tali atti; 4) violazione della legge regionale Calabria n. 11 del 2003, assumendo che per le spese di funzionamento del consorzio il contributo sarebbe dovuto a prescindere dal beneficio fondiario. Il controricorrente ha anche eccepito giudicato esterno, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo sulla sufficiente motivazione della cartella, ma ha escluso che ciò potesse giovare al ricorrente, perché la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi e gli ulteriori motivi erano infondati e, in parte, inammissibili per difetto di specificità, non essendo stati trascritti integralmente gli atti amministrativi invocati. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione della disciplina sostanziale dei contributi di bonifica alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, che richiede comunque la sussistenza di un beneficio fondiario concreto. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza di tale pronuncia costituzionale nel corso del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della cartella; la Corte ritiene la cartella sufficientemente motivata perché contiene dati idonei al controllo della pretesa.
art. 7 l. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte reputa l’atto conforme ai requisiti motivazionali.
art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 32/2001
norma invocata sul contenuto della cartella; il motivo è accolto solo quanto alla sufficienza motivazionale, ma non porta all’accoglimento del ricorso.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la regolarità formale della cartella di pagamento.
d.m. 3 settembre 1999, n. 321
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto della cartella.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base della censura di nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole probatorie e del giusto processo.
art. 366 c.p.c.
la Corte ribadisce il principio di specificità del ricorso per cassazione, che impone la trascrizione o allegazione degli atti e regolamenti richiamati.
art. 2645 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte esclude che basti il richiamo generico a una trascrizione senza trascrivere il contenuto dell’atto.
art. 2645-ter c.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sulla trascrizione, ma senza esito favorevole al ricorrente.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, in presenza di piano di classifica approvato e perimetro di contribuenza, può operare la presunzione di beneficio e l’onere di prova contraria grava sul contribuente; nel caso concreto, però, i presupposti per l’inversione non risultano adeguatamente dimostrati.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo nella censura di nullità, ma ritenuto non violato.
art. 860 c.c.
richiamato in relazione al regime dei contributi di bonifica e al perimetro di contribuenza.
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato quale base normativa del sistema di bonifica e dei contributi consortili.
art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003
la Corte, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, afferma che il contributo consortile non può essere dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, ma solo in presenza di tale beneficio.
art. 24 L.R. Calabria n. 11/2003
richiamato indirettamente come disposizione relativa ai piani di classifica elaborati e approvati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 119 Cost.
richiamato dalla Corte nel descrivere il fondamento costituzionale della pronuncia di illegittimità della norma regionale che sganciava il contributo dal beneficio.
art. 53 Cost.
utilizzato per ribadire che l’imposizione deve essere correlata a una concreta capacità contributiva derivante dal beneficio fondiario.
sentenza Corte cost. n. 188/2018
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale nella parte in cui prevedeva il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario; tale pronuncia si applica immediatamente al rapporto pendente.
Massime di principio
- In tema di contributi di bonifica, la cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al destinatario di controllare la pretesa tributaria mediante l’indicazione dei dati catastali essenziali, delle particelle, delle classi, delle superfici e delle tariffe applicate.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e idonee ciascuna a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una di esse rende il gravame inammissibile o comunque non idoneo a determinare la cassazione della decisione.
- Nel contenzioso sui contributi consortili, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l’approvazione di un piano di classifica determinano una presunzione di beneficio fondiario, con conseguente esonero del consorzio dall’ulteriore prova del vantaggio specifico, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione di debenza del contributo di bonifica non può essere fondata sul solo dato territoriale dell’inclusione dell’immobile nel comprensorio: è necessaria la sussistenza di un beneficio concreto e specifico derivante dalle opere o dall’attività di bonifica.
- Nel ricorso per cassazione, quando si invoca l’efficacia di regolamenti, delibere o atti amministrativi secondari, il principio di specificità impone la loro trascrizione o allegazione nei passaggi rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La disciplina regionale che pretenda il contributo consortile indipendentemente dal beneficio fondiario è incompatibile con i principi costituzionali che richiedono un collegamento tra imposizione e capacità contributiva derivante da un vantaggio effettivo per l’immobile.
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