Cassazione Penale, Sentenza n. 19586/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto del GIP di sequestro preventivo della somma di euro 26.749,98 sul conto corrente del ricorrente per i reati di truffa aggravata. Il ricorrente denunciava inesistenza e mera apparenza della motivazione circa il cosiddetto "periculum in mora", ossia l'assenza di prova che la libera disponibilità della somma potesse aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato o favorire la commissione di altri reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e fuori dai casi previsti dalla legge. Ha ritenuto che, pur essendovi margine per contestare l'argomentazione del tribunale come eventualmente illogica, non sussistesse né la totale assenza né la mera apparenza della motivazione richiesta per configurare una violazione di legge. La Corte ha ricordato che per il sequestro preventivo impeditivo è sufficiente il pericolo di reiterazione del reato favorito dalla libera disponibilità della cosa e che il tribunale aveva adeguatamente motivato il rischio di consolidamento e occultamento del profitto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione delle ordinanze del tribunale per il riesame; il ricorso per cassazione avverso tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge (es. mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione)
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle ordinanze sulle misure cautelari reali; insieme all'art. 324 delimita i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo di natura impeditiva: è sufficiente il pericolo di reiterazione del reato favorito dalla libera disponibilità della cosa pertinente al reato
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Prevede il motivo autonomo di ricorso in cassazione per illogicità manifesta delle motivazioni; la Corte sottolinea che l'illogicità manifesta non coincide automaticamente con violazione di legge
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente in caso di ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso le ordinanze del tribunale per il riesame il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; contestazioni di mera illogicità richiedono il motivo specifico di cui all'art. 606, lett. e).
- Per il sequestro preventivo di natura impeditiva è sufficiente provare il pericolo di reiterazione del reato favorito dalla libera disponibilità della cosa pertinente: la pericolosità può desumersi da fatti storicizzati e dalle modalità con cui la cosa è stata utilizzata nel reato.
- La mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione costituiscono violazione di legge ammissibile in cassazione; una motivazione criticabile come illogica non implica automaticamente inammissibilità del provvedimento impugnato.
- Chi propone un ricorso manifestamente infondato rischia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle impugnazioni cautelari è utile argomentare specificamente l'esistenza di elementi fattuali che dimostrino il collegamento tra la disponibilità dell'asset e il rischio di reiterazione o di occultamento del profitto per rendere più solida la censura
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