Ordinanza n. 896/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, dell’illegittimità della occupazione delle aree asseritamente di proprietà della -OMISSIS- dell’estensione complessiva di Ha 5.10.90 che, a seguito di frazionamento del 27.06.2016, sono ora individuate in Catasto Terreni del Comune di Statte al foglio n.-OMISSIS- p.lla -OMISSIS-; per la condanna, in via principale, delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle aree asseritamente illegittimamente occupate dell’estensione complessiva di Ha 5.10.90 che, a seguito di frazionamento del 27.06.2016, sono ora individuate in Catasto Terreni del Comune di Statte al foglio n.-OMISSIS- p.lla n. -OMISSIS- previa riduzione in pristino stato delle opere illegittimamente realizzate, con la corresponsione del valore di occupazione secondo i criteri di legge, da calcolarsi sulla base del valore venale del bene, con decorrenza dalla data in cui l’occupazione è diventata illegittima e fino alla restituzione del bene, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge; per la condanna, in via subordinata, delle Amministrazioni resistenti al pagamento degli indennizzi e/o risarcimento danni secondo quanto previsto dall’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e comunque secondo legge; e per la nomina, di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia della P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione asseritamente illegittima di aree private e opere pubbliche eventualmente realizzate sulle aree
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto di accertare che il Comune di Taranto, dal 12 novembre 1987, e successivamente il Comune di Statte, dal 1° maggio 1993, abbiano occupato illegittimamente aree di sua proprietà, originariamente situate nel territorio di Taranto e poi ricadenti nel Comune di Statte. Ha domandato, in via principale, la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino, oltre al pagamento del valore dell'occupazione, rivalutazione e interessi; in via subordinata, il pagamento degli indennizzi o del risarcimento secondo l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia amministrativa. È stato dedotto un articolato motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 13 della l. n. 2359/1865, dell'art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, del Protocollo n. 1 alla CEDU, degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, inefficacia e cattivo andamento dell'azione amministrativa, erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e ingiustizia manifesta. Il Comune di Statte ha eccepito irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso; il Comune di Taranto ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione del diritto al risarcimento, deducendo di non avere più competenza territoriale sull'area dal 1993. È inoltre intervenuto ad adiuvandum un soggetto privato, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha sospeso ogni valutazione sulle eccezioni preliminari, sul merito e sulle spese. Ha ordinato al Comune di Taranto e al Comune di Statte di depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata di chiarimenti e ricostruzione fattuale della vicenda, prendendo posizione sui fatti e sulle doglianze dedotte. In particolare, i Comuni devono chiarire quali aree risultino attualmente occupate, quali opere pubbliche siano state eventualmente realizzate e quali aree siano ancora nel possesso della società; indicare se e quando si sia verificata l'irreversibile trasformazione dei terreni; precisare la natura urbanistica delle aree; dichiarare se sia stato adottato un decreto di esproprio, anche quale acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, o altro provvedimento autoritativo o ablatorio; produrre la relativa documentazione e illustrare lo stato attuale del procedimento ablatorio. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 febbraio 2027. Decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese rinviata.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Richiamato quale disciplina dell'acquisizione sanante e degli indennizzi o risarcimenti connessi all'utilizzazione senza titolo di un bene privato da parte della pubblica amministrazione; il TAR ne richiede espressamente la verifica applicativa nella ricostruzione dello stato del procedimento ablatorio.
art. 13 l. n. 2359/1865
Indicato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di procedimento espropriativo e limiti temporali dell'occupazione.
art. 13 d.P.R. n. 327/2001
Indicato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nel procedimento ablatorio.
artt. 1 e 2 l. n. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e all'obbligo di conclusione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda l'occupazione asseritamente illegittima di aree private e la possibile trasformazione irreversibile dei luoghi, il giudice può disporre un'istruttoria d'ufficio prima di decidere sulle eccezioni di rito e sul merito, se la ricostruzione fattuale non è sufficientemente completa.
- Ai fini della decisione su restituzione, riduzione in pristino, risarcimento o acquisizione sanante, devono essere accertati lo stato attuale delle aree, l'esistenza e la natura delle opere realizzate, l'eventuale irreversibile trasformazione, il possesso ancora esercitato dal proprietario e l'esistenza di provvedimenti espropriativi o ablatori.
- In una vicenda ablativa che coinvolga il trasferimento della competenza territoriale tra enti locali, la responsabilità e la posizione processuale dei diversi Comuni richiedono una puntuale ricostruzione della successione temporale delle occupazioni, dei poteri esercitati e dello stato del procedimento espropriativo.
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