Cassazione Penale, Sentenza n. 38250/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2024 nella parte in cui è stato applicato un aumento di pena per continuazione (mesi sei di arresto ed euro 15.511,00 di ammenda) senza adeguata motivazione. La ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge (art. 627 c.p.p. richiamato in ricorso) lamentando l'omessa esposizione, in termini distinti per ciascun reato satellite, delle ragioni dell'aumento e la mancata osservanza dell'onere di motivazione rafforzata stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha limitato l'aumento per continuazione alla metà della pena-base senza motivare specificamente l'entità dell'incremento in rapporto ai criteri dell'art. 133 c.p., e non ha motivato distintamente gli aumenti relativi ai reati satellite. È stata richiamata la necessità di fornire motivazione tale da consentire il controllo del rispetto dei limiti di legge (art. 81 c.p.) e di evitare un cumulo surrettizio delle pene. Pertanto la decisione è stata annullata limitatamente a tali profili e disposta la rinnovazione del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1-bis
presente nel testo come norma la cui declaratoria di incostituzionalità ha inciso sul trattamento sanzionatorio
La declaratoria di incostituzionalità ha comportato che il fatto dovesse essere valutato quale illecito contravvenzionale e non delittuoso ai fini dell'applicazione della pena, cambiando il parametro di riferimento per la determinazione della sanzione
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c
richiamato nel rinvio quoad poenam dal d.lgs. n. 42/2004
Norma richiamata per la determinazione della pena prevista per il reato più grave considerato nel cumulo/continuazione
codice di procedura penale, art. 627
citato nel ricorso come riferimento processuale
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata; nel testo la censura è qualificata come vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione a tale articolo
codice penale, art. 81
più volte richiamato nel provvedimento e nella giurisprudenza indicata
Fissa i limiti e le modalità del trattamento della continuazione: la Corte richiama che l'aumento di pena deve rispettare il rapporto di proporzione e non trasformarsi in un cumulo materiale di pene
codice penale, art. 133
richiamato nel provvedimento come criterio valutativo per la determinazione della pena
Stabilisce i criteri di determinazione della pena (circostanze, attenuanti, etc.); il giudice dell'esecuzione deve applicare tali criteri e motivare l'incremento per continuazione alla luce di questi elementi
codice di procedura penale, art. 444
citato nel provvedimento impugnato per la riduzione della pena concordata
Strumento che ha portato, nel provvedimento impugnato, alla riduzione della pena complessiva nella fase di esecuzione
Cassazione, Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
sentenza citata nel testo
Principio che richiede al giudice, nella determinazione della pena complessiva per reato continuato, di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite; il grado di motivazione è correlato all'entità degli aumenti e serve a verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
Cassazione, Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020 (Di Lorito)
sentenza citata nel testo
Precisazione secondo cui quando il giudice dell'esecuzione applica un aumento di pena prossimo a quello irrogato dal giudice della cognizione occorre fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità dell'aumento
Cassazione, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
sentenza citata nel testo
Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena; il rispetto del solo limite legale del triplo della pena-base non è sufficiente
Massime di principio
- Quando si determina la pena per reato continuato il giudice deve indicare il reato più grave e la pena-base, e poi calcolare e motivare separatamente l'aumento attribuito per ciascun reato satellite.
- L'entità dell'aumento per continuazione deve essere motivata alla luce dei criteri di valutazione dell'art. 133 c.p.; motivazioni più dettagliate sono richieste quanto più l'aumento si avvicina alla pena originaria del giudice della cognizione.
- La motivazione deve permettere il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti previsti dall'art. 81 c.p., evitando che l'aumento rappresenti un cumulo surrettizio di pene.
- Il giudice dell'esecuzione esercita potere discrezionale ma è obbligato a un'onere motivazionale effettivo: il mero adeguamento numerico senza spiegazione dei criteri applicati è insufficiente e può comportare annullamento con rinvio.
- In presenza di modificazioni normative (es. declaratoria di incostituzionalità) che mutano la qualificazione penale del fatto, il giudice deve adeguare il trattamento sanzionatorio spiegando come i nuovi parametri incidono sulla determinazione della pena complessiva.
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