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Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia della nota prot. n. 620 del 16 gennaio 2026, notificata il 13 febbraio 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno cod. ass. 055909989691 presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, deducendo: la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, poiché la revoca del nulla osta era riconducibile esclusivamente a ragioni riferibili al datore di lavoro e non avrebbe dovuto pregiudicare il lavoratore; la violazione degli artt. 5 e 22 del medesimo decreto legislativo, per avere l'amministrazione applicato un automatismo ostativo senza valutare concretamente l'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente e la sua non imputabilità rispetto alla causa ostativa; la violazione dell'art. 5, comma 9, per il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile manifesta inammissibilità del ricorso, in ragione dell'omessa impugnazione del decreto prefettizio che aveva revocato il nulla osta al lavoro, atto presupposto autonomamente lesivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La revoca del nulla osta era stata adottata in applicazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito nella l. n. 122/2022, che prevede la revoca del nulla osta e del visto quando, dopo il rilascio, siano accertati elementi ostativi. Secondo il Collegio, si tratta di una revoca sanzionatoria espressione di un potere vincolato, non di autotutela discrezionale. Poiché l'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla sussistenza del nulla osta al lavoro, il decreto prefettizio di revoca costituiva l'atto presupposto direttamente lesivo, la cui mancata impugnazione ne aveva consolidato validità ed efficacia. Il diniego del permesso di soggiorno era motivato per relationem alla revoca e la Questura non avrebbe potuto disattenderla. Le censure relative alla necessità di una valutazione autonoma della posizione del lavoratore non potevano quindi essere esaminate nel giudizio contro il diniego, anche perché il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza, alla data del diniego, di una situazione lavorativa o familiare meritevole di tutela procedimentale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    subordina la possibilità di rilasciare allo straniero il permesso di soggiorno all'esistenza del nulla osta al lavoro dello sportello unico per l'immigrazione

    La validità del nulla osta al lavoro costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento delle censure relative alla valutazione della posizione dello straniero e al possibile rilascio di un titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È invocato dal ricorrente per sostenere il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; la censura non è esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022 n. 122

    al loro successivo accertamento negativo, “consegue la revoca del nulla osta e del visto”

    La disposizione configura, secondo il TAR, un potere sostanzialmente vincolato e una revoca sanzionatoria quando siano successivamente accertati elementi ostativi al nulla osta.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla manifesta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si fonda sulla revoca del nulla osta al lavoro, il decreto di revoca costituisce atto presupposto autonomamente lesivo e direttamente impugnabile; la sua mancata impugnazione rende inammissibili le censure rivolte contro il successivo diniego nella parte in cui esse mirano a contestare la validità o gli effetti della revoca.
  • La revoca del nulla osta adottata a seguito dell'accertamento successivo di elementi ostativi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 ha natura sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato, non di autotutela discrezionale.
  • Poiché il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone l'esistenza di un valido nulla osta al lavoro, l'autorità competente al rilascio del permesso non può disattendere una revoca del nulla osta divenuta inoppugnabile.
  • La mancata impugnazione dell'atto presupposto autonomamente lesivo impedisce di contestarne gli effetti attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, quando quest'ultimo sia motivato per relationem al primo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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