Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3421/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di rigetto definitivo prot. -OMISSIS- con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo ex art. 10 L. 241/90; del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS- con il quale è stata negata la licenza per il commercio al dettaglio e online di oggetti preziosi;

Giustizia amministrativa202504018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza per il commercio al dettaglio e online di oggetti preziosi e rigetto definitivo del ricorso amministrativo ex art. 10 l. 241/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una SCIA per l'apertura di un'attività di commercio al dettaglio e online di oggetti preziosi. La Questura di Napoli aveva avviato il procedimento finalizzato al diniego e, dopo avere esaminato le osservazioni dell'interessato, aveva negato la licenza ritenendo insussistenti i requisiti di affidabilità e buona condotta previsti dall'art. 11 TULPS. Il diniego si fondava su numerosi controlli di polizia, svolti tra il 2021 e il 2025, nei quali il richiedente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti per associazione a delinquere, frode informatica, clonazione di carte di credito, riciclaggio, spaccio di stupefacenti, furto, lesioni, rapina, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, scommesse illegali e truffa. Il ricorrente, dichiarandosi incensurato e privo di misure di prevenzione, deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sproporzione e mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. Sosteneva che le frequentazioni fossero occasionali e prive di collegamento con attività illecite. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1906 del 9 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori. Il giudice ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull'art. 11 TULPS, rilevando che la licenza per il commercio di preziosi riguarda un settore di particolare delicatezza e consente all'amministrazione una valutazione rigorosa dei requisiti soggettivi. La buona condotta non coincide con l'assenza di condanne penali o di misure di prevenzione, ma implica un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sull'assenza di rischio di abuso del titolo. Tale giudizio può fondarsi anche su circostanze non costituenti reato e su elementi probabilistici, purché puntualmente indicati e valutati in rapporto alla specifica attività autorizzata. Nel caso concreto, la pluralità, gravità e reiterazione delle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali, documentate da controlli di polizia prossimi alla domanda di licenza, è stata ritenuta idonea a giustificare il giudizio di inaffidabilità. La valutazione è stata considerata attuale, poiché gli ultimi controlli risalivano al marzo 2025, e sufficientemente motivata anche quanto al mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità o sproporzione. Il sindacato giurisdizionale su tale apprezzamento discrezionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrarietà, non riscontrati nella fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

    La norma consente di negare l'autorizzazione non solo in presenza delle condanne tipizzate, ma anche quando il richiedente non dimostri la buona condotta; il relativo accertamento comporta una valutazione prognostica sull'affidabilità e sul rischio di abuso del titolo.

  • art. 10 TULPS

    Consente il ritiro dell'autorizzazione di polizia quando emergano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego; il giudice lo richiama quale base del rigoroso controllo sui requisiti soggettivi.

  • art. 127 TULPS

    La vendita di preziosi è qualificata come attività soggetta ad autorizzazione di polizia, in ragione della particolare delicatezza del settore e del rischio di infiltrazioni criminali.

  • art. 10 l. 241/1990

    È richiamato in relazione al ricorso amministrativo e alle osservazioni presentate dal richiedente nel procedimento; il TAR ritiene che l'amministrazione abbia motivato il mancato accoglimento delle osservazioni.

Massime di principio

  • Nel rilascio di una licenza di polizia per il commercio di oggetti preziosi, il requisito della buona condotta si traduce in un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente e di assenza di rischio di abuso del titolo, non riducibile alla sola verifica dell'assenza di condanne penali o misure di prevenzione.
  • Il diniego di una licenza di polizia può fondarsi anche su circostanze non costituenti reato e su elementi di natura probabilistica, purché siano puntualmente indicati nel provvedimento e valutati in rapporto alla specifica attività autorizzata.
  • La reiterata frequentazione, documentata da controlli di polizia, con soggetti gravati da precedenti per reati gravi può costituire elemento idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente, anche in assenza di precedenti penali personali.
  • La valutazione amministrativa sull'affidabilità richiesta per una licenza di polizia implica ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • La particolare delicatezza del commercio di preziosi giustifica un controllo particolarmente rigoroso dei requisiti soggettivi, in funzione della prevenzione di abusi del titolo e di indebite infiltrazioni criminali.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.