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Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 1971 - Comm. Trib. Prov. Milano

Invito al pagamento - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che l'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario è autonomamente impugnabile quando contiene una pretesa impositiva o sanzionatoria compiuta. La stessa conclusione vale sia per il mero invito al pagamento sia per l'atto contestuale con contenuto impositivo-sanzionatorio. Entrambe le tipologie di atto rientrano, per materia, nella giurisdizione tributaria delle Corti di giustizia tributaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si contestava l'impugnabilità autonoma dell'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario. La questione riguardava se tale atto, anche quando contenesse una pretesa impositiva e sanzionatoria completa e fosse adottato contestualmente all'atto previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 472/1997, potesse essere impugnato direttamente davanti alla giurisdizione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'atto di contestazione delle sanzioni può essere adottato anche contestualmente all'atto impositivo; ciò non esclude l'impugnabilità quando l'atto contiene una pretesa completa e concretamente lesiva.

  • Art. 23, comma 29, lettera b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione ha modificato la disciplina delle sanzioni tributarie, rilevando ai fini della possibilità di contestazione contestuale della pretesa impositiva e sanzionatoria.

  • Art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative ai tributi e alle sanzioni amministrative connesse, compresa la controversia sull'invito al pagamento del Contributo Unificato Tributario quando esso esprime una pretesa impositiva o sanzionatoria compiuta.

Massime di principio

  • Un atto denominato invito, comunicazione o richiesta di pagamento è autonomamente impugnabile quando contiene una pretesa tributaria o sanzionatoria già determinata, concreta e lesiva, anche se non qualificato formalmente come avviso di accertamento.
  • La possibilità di impugnare dipende dal contenuto sostanziale dell'atto e non esclusivamente dalla sua denominazione formale.
  • Quando l'atto riguarda un tributo o una sanzione tributaria ed esprime una pretesa compiuta, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
  • L'adozione contestuale dell'atto impositivo e di quello sanzionatorio non impedisce l'impugnazione, purché il destinatario possa comprendere l'an e il quantum della pretesa.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente il contenuto dell'atto, l'indicazione della somma richiesta, la motivazione, i termini e le modalità di ricorso, senza attendere necessariamente un successivo atto della riscossione.

Testo integrale

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