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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari a carico di Marcello Manna per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (artt. 81, comma secondo e 416-ter, commi primo e secondo, cod. pen.). Il Procuratore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver valutato in modo atomistico il compendio indiziario, omettendo di considerare nel loro insieme conversazioni intercettate (tra cui quelle del 17/7/2019, 22/5/2019, 18/10/2019 e 19/4/2019) e una nota amministrativa relativa all'affidamento del Palazzetto dello Sport, elementi dai quali sarebbe desumibile la partecipazione di Manna all'accordo illecito di scambio voto-utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Dopo aver esaminato questioni preliminari sull'interesse ad impugnare del pubblico ministero (con riferimento ai limiti quando si contesta solo la gravità indiziaria e alla eccezione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.), la Corte ha ritenuto errato il metodo valutativo adottato dal Tribunale che aveva proceduto in modo frazionato ed atomistico. Ha richiamato il principio per cui la gravità degli indizi va valutata in modo unitario e sinottico, e ha osservato che il Tribunale non ha considerato nel loro insieme le intercettazioni e gli altri elementi investigativi rilevanti. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato nel capo d'imputazione come norma relativa alla partecipazione e concorso nel reato contestato

  • Codice penale, art. 416-ter

    Norma richiamata in relazione allo scambio elettorale politico-mafioso e alle modalità di procacciamento del consenso

  • Codice penale, art. 416-bis

    Indica le modalità mafiose di acquisizione del consenso; la Corte ricorda che per lo scambio politico-mafioso l'acquisizione del consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, è elemento centrale quando chi procaccia i voti è intraneo alla consorteria

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Stabilisce il requisito della gravità degli indizi per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte chiarisce che tale gravità va valutata in modo coordinato e non atomistico

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato per distinguere il diverso trattamento probatorio rispetto agli indizi richiesti per la misura cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Rilevante sul punto dell'onere di interesse del pubblico ministero ad impugnare: ove operi la presunzione prevista da questo articolo (reati di tipo mafioso), la contestazione dell'esclusione della gravità indiziaria può bastare a evocare l'interesse all'impugnazione

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Fonte normativa del rinvio disposto dalla Corte per nuovo giudizio al Tribunale competente

Massime di principio

  • Nelle decisioni cautelari la gravità degli indizi deve essere valutata in modo unitario e sinottico: è illegittima una valutazione atomistica che esamina isolatamente singole conversazioni o atti
  • Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso è fondamentale accertare l'esistenza di un accordo concreto contenente reciproche promesse tra procacciamento di voti e utilità, nonché la modalità di acquisizione del consenso: se il procacciatore è intraneo a un'organizzazione mafiosa rileva la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.
  • Conversazioni successive all'evento elettorale hanno valore probatorio limitato rispetto alla dimostrazione di un patto antecedente alla competizione; tuttavia non vanno escluse a priori e vanno valutate nel contesto complessivo delle intercettazioni
  • Quando il pubblico ministero impugna un provvedimento cautelare contestando solo la gravità indiziaria, deve comunque dimostrare l'attualità dell'interesse ad ottenere o ripristinare la misura, salvo che non operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., che rende autonomamente rilevante la censura
  • La conferma di misure cautelari a carico di altri indagati non esclude automaticamente l'applicabilità della misura per un soggetto diverso: la congruenza delle misure deve comunque emergere da una valutazione complessiva degli elementi relativi al singolo indagato

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