Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08343/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per danni subiti da un appartamento di proprietà degli attori, che assumevano derivare da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'unità immobiliare sottostante di proprietà della convenuta. Dopo una prima sentenza di accoglimento, seguita da appello e da cassazione con rinvio per nullità della notifica dell'atto introduttivo, il giudizio era stato riassunto. In sede di rinvio il Tribunale aveva ritenuto utilizzabile la CTU svolta nel primo giudizio, nonostante la nullità dell'originario contraddittorio, e sulla base di essa aveva nuovamente accolto la domanda risarcitoria. La Corte d'appello, invece, aveva riformato tale decisione, dichiarando radicalmente nulla e inutilizzabile la CTU, rigettando la domanda e condannando gli attori alla restituzione delle somme già ricevute. Con il ricorso per cassazione gli eredi della parte attrice hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116, 157, 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse dichiarato d'ufficio la nullità della CTU senza che la controparte ne avesse chiesto l'invalidità e oltre i limiti dei motivi di appello; 2) violazione degli artt. 115, 157, 159 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., deducendo che la CTU, non contestata, aveva comunque valore probatorio e che il giudice non aveva considerato l'assolvimento dell'onere della prova; 3) violazione degli artt. 115, 116, 162, 183, 184 c.p.c., art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte disposto la rinnovazione della consulenza, aver escluso l'esistenza di richieste istruttorie e aver rigettato la domanda per difetto di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti della motivazione, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare radicalmente inutilizzabile la CTU svolta nel giudizio originario. Secondo la Suprema Corte, una prova raccolta in altro procedimento o in un precedente grado può essere utilizzata nel processo di approdo, una volta ritualmente acquisita, e nel caso concreto la consulenza tecnica, pur resa in un giudizio poi travolto per nullità della notificazione, era stata effettivamente acquisita nel giudizio di rinvio, nel quale la convenuta aveva anche partecipato alle operazioni peritali tramite un proprio tecnico. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non accoglie tale doglianza come autonoma ma concentra la decisione sull'utilizzabilità della CTU.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della CTU; la Corte afferma che le prove acquisite in un diverso processo possono essere utilizzate nel giudizio di approdo, se ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce il potere del giudice di merito di valutare liberamente gli elementi istruttori acquisiti nel processo.

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità è relativa e può essere sanata se non eccepita tempestivamente; il giudice di merito può riconsiderare l'atto nullo e utilizzarlo ai fini della decisione.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte d'appello per l'estensione della nullità agli atti successivi; la Cassazione precisa però che ciò non impedisce, nel diverso processo di approdo, l'utilizzo della prova ritualmente acquisita.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per sostenere la mancanza di specificità dei motivi di appello; la Suprema Corte non fonda su questo la decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte esclude che il rigetto potesse fondarsi sull'astratta inutilizzabilità della CTU senza valutare la prova già acquisita nel giudizio di rinvio.

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al principio di ragionevole durata del processo e all'utilizzabilità della prova proveniente da altro procedimento.

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per lamentare la mancata rinnovazione della CTU; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di attività istruttoria e deduzioni delle parti; non è oggetto di autonoma decisione.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alle richieste istruttorie; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica espletata in un precedente giudizio affetto da nullità non è automaticamente inutilizzabile nel processo di approdo: se la prova viene ritualmente acquisita nel nuovo giudizio, entra nel thema probandum e può essere liberamente valutata dal giudice.
  • La nullità derivante dalla violazione del contraddittorio nel processo di provenienza non può essere fatta valere in modo astratto per paralizzare l'utilizzo della prova nel giudizio successivo; occorre verificare se nel processo di approdo il contraddittorio sia stato effettivamente garantito e se la parte interessata abbia tempestivamente eccepito i vizi propri di quel giudizio.
  • Il giudice di merito conserva il potere di riconsiderare e valutare l'atto nullo o la prova proveniente da altro procedimento, purché questa sia stata acquisita ritualmente nel processo in cui deve essere decisa la controversia.
  • La prova acquisita in un diverso processo può essere utilizzata anche se nel processo di origine era affetta da nullità, in assenza di un espresso divieto ordinamentale e in coerenza con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.