Sentenza n. 948/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non risultava adempiuta. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'Amministrazione deve corrispondere le somme previste dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione dovuti in forza del titolo e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del giudicato; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore e da eseguire nei successivi 120 giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina l'onere relativo al contributo unificato, riconosciuto solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento non ha natura costitutiva del credito: il giudice deve consentire il soddisfacimento del diritto già accertato, la cui esatta consistenza deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando l'amministrazione non dimostra l'adempimento di un giudicato di condanna al pagamento e il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche è decorso, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine determinato.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza: l'importo dovuto deve essere ricalcolato secondo il titolo esecutivo, gli eventuali versamenti già effettuati e i criteri legali applicabili quanto a misura e decorrenza degli interessi.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza del creditore.
- Non è dovuto un compenso per l'attività di commissario ad acta quando l'incarico è affidato a un dirigente pubblico e rientra nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.
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