Cassazione Civile, Ordinanza n. 00512/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un proprietario di fondo ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio terreno a causa del ristagno di acque piovane, che assumeva derivare dalla mancata o tardiva esecuzione, da parte della controparte, di opere di canalizzazione e pompaggio previste da due sentenze passate in giudicato. Il tribunale aveva accolto la domanda dopo ctu, ritenendo i danni imputabili al ritardo nell'efficientamento del sistema di smaltimento delle acque e condannando la società al risarcimento. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, valorizzando che la ctu conteneva solo una parte percettiva sullo stato attuale del sistema e una parte valutativa-deducente, non sufficiente da sola a fondare la responsabilità; ha inoltre osservato che il creditore si era limitato a notificare un precetto senza attivare l'esecuzione ex art. 612 c.p.c., e che dunque non era provato un ritardo imputabile alla debitrice, potendo parlarsi di spontanea esecuzione delle sentenze. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 194 c.p.c. e 2712 c.c., sostenendo che la ctu fosse integralmente percipiente e che le fotografie non fossero state validamente disconosciute; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non individuasse specifici errori di diritto, ma si risolvesse in una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insufficienza della componente valutativa della ctu a provare la responsabilità della società. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la valutazione di ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ove l'appello sia stato comunque deciso nel merito, non è sindacabile in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 194 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la natura e la valutazione della consulenza tecnica; la Corte osserva che il motivo non coglie un errore di diritto, ma contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 2712 c.c.
richiamato per sostenere che le fotografie avessero piena prova dei fatti rappresentati in assenza di disconoscimento; la Corte ritiene comunque non investita adeguatamente la ratio di inidoneità probatoria della valutazione del ctu.
art. 612 c.p.c.
richiamato per evidenziare che il creditore non aveva attivato l'esecuzione degli obblighi di fare derivanti dalle sentenze, circostanza valorizzata dalla corte territoriale per escludere un ritardo imputabile alla debitrice.
art. 348 bis c.p.c.
la Corte afferma che, se l'appello è stato comunque trattato e deciso nel merito, la valutazione implicita di ammissibilità non è ulteriormente sindacabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente in combinato con l'art. 348 bis c.p.c.; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per sindacare la valutazione di ammissibilità dell'appello dopo la decisione nel merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella adottata dal giudice di merito, ma deve individuare uno specifico errore di diritto o un vizio realmente riconducibile al motivo dedotto.
- Quando la consulenza tecnica contiene sia accertamenti percettivi sia valutazioni deduttive, queste ultime non hanno di per sé valore di prova diretta sufficiente a fondare la responsabilità se non sono sorrette da ulteriori elementi probatori adeguati.
- Il mancato attivarsi del creditore per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale ritardo imputabile al debitore nell'adempimento di sentenze passate in giudicato.
- Se l'appello è stato esaminato e deciso nel merito, la valutazione di non inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non è autonomamente censurabile in cassazione.
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