Sentenza n. 4365/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 3555/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 30550/2019, pubblicata in data 18.06.2020, notificata in data 27.07.2020 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 3555/2020, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 3555/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni eventuale successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La definitività della sentenza è stata provata documentalmente; il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata ottemperanza della sentenza passata in giudicato anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ipotesi di protratta inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità decorra dall'eventuale ulteriore inottemperanza, ossia dal decorso del termine di 60 giorni, e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e disporre, su richiesta, una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 64, comma 2, c.p.a.
principio di non contestazione
La mancata contestazione dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione, costituitasi con formula di mero stile, concorre a fondare la prova della mancata esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della definitività del provvedimento giurisdizionale e della sua mancata esecuzione consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
- La mancata contestazione specifica dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione può concorrere, ai sensi del principio di non contestazione, a ritenere provata la mancata esecuzione del giudicato.
- In caso di protratta inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione nel pagamento delle somme dovute giustifica una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dal successivo decorso del termine assegnato per l'adempimento e l'importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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