Sentenza n. 587/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.123 del 23 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 123 del 23 gennaio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a provvedere. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 22 marzo 2024, era passata in giudicato il 7 marzo 2025 e, nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, non risultava eseguita. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il ricorrente ha inoltre domandato la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando il perdurante inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato e ordinando all’amministrazione di eseguirla integralmente entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva, comprendente tutti gli atti necessari e anche eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, pur essendo la disposizione riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge. È stata invece rigettata la richiesta di penalità di mora, perché manifestamente iniqua in relazione alla funzione della Carta elettronica docenti, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il perdurante inadempimento dell’amministrazione ne ha giustificato l’accoglimento.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base normativa per ordinare l’esecuzione della sentenza, nominare il commissario ad acta e regolare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua, considerata la natura non corrispettiva della Carta elettronica docenti.
art. 1 l. 107/2015
Rileva quale base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione, relativa ai giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione all’amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell’attività commissariale.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l’attribuzione di un beneficio economico può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l’amministrazione rimanga inadempiente, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionando l’intervento sostitutivo all’inutile decorso del termine assegnato e all’istanza della parte interessata.
- Le spese e i compensi dell’attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista per specifiche ipotesi di ottemperanza può essere applicata analogicamente ad altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro quando ricorrano i presupposti dell’analogia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere accordata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, essa risulti manifestamente iniqua; in particolare, può essere esclusa per benefici destinati a finanziare finalità formative, non aventi natura corrispettiva.
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