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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32575/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto l'aggiudicazione di un immobile venduto in sede di espropriazione a mezzo ruolo. Successivamente l'aggiudicazione era stata revocata perché, a seguito di opposizione del debitore esecutato, era stata dichiarata l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di pignoramento. L'aggiudicatario aveva quindi convenuto l'agente della riscossione chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla revoca dell'aggiudicazione. In appello la domanda era stata respinta, con esclusione sia di una responsabilità risarcitoria dell'agente sia del nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 59 del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la revoca dell'aggiudicazione integrasse fonte di responsabilità risarcitoria; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla prova del danno, al mutuo sottoscritto e al collegamento con la somma versata per l'aggiudicazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la vendita forzata, anche nell'esecuzione esattoriale, non ha natura negoziale e non comporta obbligazioni contrattuali o precontrattuali in capo all'agente della riscossione verso l'aggiudicatario; resta configurabile solo una possibile responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con risarcimento del solo interesse negativo. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 59 d.P.R. 602/1973, perché norma riferita ai danni prodotti direttamente dall'esecuzione sui beni del debitore e non alle pretese frustrate dell'aggiudicatario. Quanto al primo motivo, lo ha reputato in parte inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non riportava in modo adeguato il contenuto degli atti di merito né i termini esatti della condotta illecita colposa e del nesso causale dedotti. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato assorbito dal rigetto del primo e comunque diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, non consentita in cassazione. Ha infine condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    "trattandosi di una norma che disciplina esclusivamente i danni prodotti dalla "esecuzione""

    La disposizione riguarda solo i danni prodotti direttamente dall'espropriazione dei beni del debitore o comunque aggrediti in sede esecutiva; non si estende alle pretese frustrate dell'aggiudicatario.

  • art. 2043 c.c.

    "fermo restando il dovere di "neminem laedere" sanzionato dall'art. 2043 c.c."

    È la disciplina generale eventualmente applicabile alla pretesa dell'aggiudicatario, nei limiti della responsabilità aquiliana e del risarcimento dell'interesse negativo.

  • artt. 1218 e ss. c.c.

    "non è configurabile ... una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c."

    Nella vendita forzata non sorgono obbligazioni contrattuali dirette verso l'aggiudicatario.

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    "non è configurabile ... una loro responsabilità ... precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c."

    La procedura esecutiva non determina, di regola, obblighi precontrattuali in capo al creditore o all'agente della riscossione verso l'aggiudicatario.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    "il ricorso difetta di specificità"

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'adeguata indicazione e localizzazione degli atti e delle deduzioni rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sulla prova del danno restano assorbite quando sia escluso il fondamento stesso della responsabilità; in ogni caso non è consentito in cassazione richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato avverso il pignoramento.

  • art. 2929 c.c.

    La Corte osserva che il ricorso non indica adeguatamente perché tale disposizione non fosse applicabile nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La vendita forzata non ha natura negoziale e, anche nell'esecuzione esattoriale, non fa sorgere di regola obbligazioni contrattuali o precontrattuali tra agente della riscossione e aggiudicatario.
  • Se l'aggiudicazione viene revocata per vizi della procedura esecutiva, la tutela dell'aggiudicatario può al più fondarsi sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., nei limiti dell'accertamento di una condotta illecita colposa o dolosa e del nesso causale con il danno.
  • L'art. 59 d.P.R. 602/1973 riguarda i danni direttamente prodotti dall'esecuzione sui beni del debitore e non è norma speciale idonea a disciplinare le pretese risarcitorie dell'aggiudicatario per la mancata conservazione dell'acquisto.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti e le deduzioni di merito rilevanti, la condotta contestata e il nesso causale, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Le censure sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del danno non sono ammissibili in cassazione quando mirino a ottenere un nuovo esame del merito, specie se il motivo principale sulla responsabilità è già stato respinto o dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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