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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9383/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che gli aveva applicato il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale (art. 290 c.p.p.) per i reati di cui agli artt. 640-bis e 648-ter c.p.; deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la misura è stata disposta in termini generali e indeterminati, senza indicare la specifica attività cui si riferisce il divieto, e che manca una relazione tra i fatti contestati (attività di "affittacamere") e l'impresa zootecnica per la quale è stato disposto il divieto; chiede quindi l'annullamento per carenza di specificazione e motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: l'art. 290 c.p.p. attribuisce al giudice la facoltà di individuare e, se necessario, specificare l'attività cui il divieto si riferisce, valutando la necessità di precisione in rapporto alle esigenze concrete; non è richiesto un nesso stretto tra l'attività specifica e i fatti contestati, perché lo scopo della misura è evitare che il soggetto abbia occasione di reiterare reati della stessa natura. I giudici di merito hanno motivato la scelta di un divieto riferito a qualsiasi attività imprenditoriale con riferimento allo svolgimento imprenditoriale del ricorrente e all'incasso di contributi A.G.E.A. pari a Euro 430.000, ritenuto indicativo del rischio di reiterazione del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 290 cod. proc. pen.

    La norma prevede il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali; il giudice ha il potere di individuare e specificare l'attività oggetto del divieto e può modulare il grado di specificazione in relazione alle esigenze concrete di prevenzione della reiterazione del reato; non è necessaria una corrispondenza perfetta tra l'attività proibita e quella oggetto del fatto contestato

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione alla correttezza del provvedimento, ma la decisione si è concentrata sull'interpretazione e applicazione dell'art. 290, ritenendo infondate le doglianze mosse

  • art. 640-bis cod. pen.

    Delitto per il quale è stata motivata la necessità della misura: la misura cautelare mira a impedire che il soggetto, attraverso l'esercizio di attività imprenditoriali, possa ripetere reati legati a truffe per l'ottenimento di erogazioni pubbliche

  • art. 648-ter cod. pen.

    Reato indicato nel capo di imputazione; la presenza di reati connessi alla gestione di proventi illeciti contribuisce alla valutazione del rischio di reiterazione e alla proporzionalità della misura preventiva

  • giurisprudenza: Sez. 6, n. 10607 del 07/02/2018 (richiamata)

    Principio richiamato secondo cui il termine "professione" va letto in senso ampio e il giudice ha margine nel definire l'ambito dell'attività interdittiva; conferma la possibilità di una lettura estensiva e pratico-funzionale della norma

Massime di principio

  • L'art. 290 c.p.p. consente al giudice di disporre il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali anche in termini non ultra-specifici se le esigenze concrete di prevenzione della reiterazione lo giustificano
  • Non è necessario dimostrare una corrispondenza perfetta tra l'attività vietata e quella direttamente oggetto dei fatti: è sufficiente che l'attività imprenditoriale possa creare l'occasione per reiterare reati della stessa natura
  • La valutazione della specificità del divieto è rimessa al giudice di merito e il controllo in sede di legittimità è limitato: possono essere censurate solo palesi illogicità o carenza assoluta di motivazione
  • L'evidenza di svolgere attività imprenditoriali significative (es. percezione di contributi pubblici ingenti) può giustificare un divieto ampio, poiché indica la concreta capacità dell'attività di agevolare la commissione o la reiterazione di reati
  • Chi impugna un provvedimento cautelare per mancata specificazione deve dimostrare l'assenza totale di motivazione o la sproporzione assoluta della misura; altrimenti il ricorso è destituito di fondamento
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali

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