Ordinanza n. 1177/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 122 resa in data 26/03/2026 dal Dirigente del IV Settore del Comune di Caserta, SUAP, con cui si ordina la sospensione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso i locali siti in Caserta, Frazione Casertavecchia, alla Via Torre ed individuati al N.C.E.U. al foglio 9, p.lle 221,441,442; si inibisce all'uso di tutti i manufatti e delle aree insistenti sulle suddette particelle, oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 112/2026; e si pone il divieto di utilizzo dei vani destinati a cucina e servizi igienici siti sulla p.lla 442, in quanto privi dei requisiti minimi di agibilità; - nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che dispone la sospensione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, vieta l'uso di manufatti e aree interessati da un'ordinanza di demolizione e inibisce l'utilizzo di cucina e servizi igienici privi dei requisiti minimi di agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 122 del 26 marzo 2026 adottata dal SUAP del Comune di Caserta. L'atto disponeva la sospensione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'inibizione dell'uso dei manufatti e delle aree insistenti su alcune particelle, già oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 112 del 25 marzo 2026, nonché il divieto di utilizzare i vani destinati a cucina e servizi igienici, ritenuti privi dei requisiti minimi di agibilità. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la contestazione dell'efficacia dell'ordinanza inibitoria e la richiesta di sospensione della sua esecuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto non favorevolmente delibabili le ragioni della ricorrente, poiché l'ordinanza inibitoria trova il proprio presupposto nell'ordinanza di demolizione comunale n. 112 del 25 marzo 2026, che allo stato risulta valida ed efficace. Il giudice ha inoltre ritenuto scarsamente apprezzabile il periculum in mora, rilevando che l'attività di ristorazione può pacificamente proseguire nei locali non colpiti dalla misura sanzionatoria. La domanda cautelare è stata quindi disattesa; le spese sono state riservate alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, in sede di sommaria delibazione, un fumus favorevole e ha ritenuto non apprezzabile il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando un provvedimento inibitorio trova il proprio presupposto fondativo in un distinto provvedimento amministrativo ancora valido ed efficace, la contestazione del primo non può essere favorevolmente delibata senza mettere in discussione, nei limiti propri della fase cautelare, la perdurante efficacia del provvedimento presupposto.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l'attività economica incisa dal provvedimento cautelare possa continuare, almeno in parte, all'interno di locali o aree non interessati dalla misura sanzionatoria.
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