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Ordinanza

Ordinanza n. 2063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 171/2026.

Giustizia amministrativa202603709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il pregiudizio imminente e irreparabile, poiché l’ordinanza del TAR aveva natura meramente propulsiva: si limitava a sollecitare un maggiore approfondimento della motivazione sugli aspetti indicati, senza incidere sul merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare e sollecitato un maggiore approfondimento motivazionale da parte dell’amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Puglia ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Puglia che aveva accolto la domanda cautelare proposta dall’associazione culturale. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di appello, né gli aspetti sostanziali dell’atto amministrativo originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha esaminato il requisito del periculum in mora, valutando se l’ordinanza cautelare impugnata fosse idonea a determinare un pregiudizio imminente e irreparabile per la Regione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto per insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile.

Massime di principio

  • Un appello cautelare deve essere respinto quando l’appellante non dimostri un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’ordinanza cautelare impugnata.
  • Un’ordinanza cautelare di natura meramente propulsiva, che si limiti a sollecitare un maggiore approfondimento motivazionale senza incidere sul merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, non determina di per sé un pregiudizio imminente e irreparabile per quest’ultima.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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