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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento del Comune dell'Aquila del 25 gennaio 2023, recante la firma del dirigente pro tempore arch. Roberto Evangelisti, con cui il Comune ha revocato l'autorizzazione ex art. 3 L.R. 32/2007, prot. n. 65181/2017 e l'autorizzazione ex art. 4 l.r. n. 32/2007, prot. n. 100980/2017, rilasciate al dott. Luigi Fantauzzi per il suo studio dentistico sito in L'Aquila, alla Via Vittorio Veneto n. 6; 2) degli atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove lesivi per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di revoca delle autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio dello studio dentistico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 gennaio 2023 con cui il Comune dell'Aquila aveva revocato l'autorizzazione ex art. 3 della l.r. Abruzzo n. 32/2007 e l'autorizzazione ex art. 4 della medesima legge, relative al suo studio dentistico. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l.r. n. 32/2007, per inosservanza delle attribuzioni e delle regole procedimentali; eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il Comune avrebbe omesso di considerare la memoria difensiva trasmessa via PEC il 20 gennaio 2023; irragionevolezza e contraddittorietà manifesta tra provvedimenti comunali, violazione del legittimo affidamento e tardività dell'autotutela; errore di fatto ed erronea valutazione dei presupposti, per avere il Comune ritenuto inagibile l'immobile nonostante la sua asserita agibilità; nonché illegittimità della considerazione, quale causa di revoca dell'autorizzazione sanitaria, della presenza nello studio di altri professionisti. Nel corso del giudizio il Condominio nel quale era ubicato lo studio si è costituito ad opponendum. In sede cautelare il TAR aveva dapprima sospeso interinalmente il provvedimento e disposto istruttoria, ma successivamente aveva respinto la domanda cautelare, rilevando il venir meno dell'idoneità delle opere provvisionali di messa in sicurezza, l'efficacia dell'ordinanza comunale di inutilizzabilità dell'immobile per inagibilità sismica e la prevalenza della tutela dell'incolumità personale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Preso atto della nota del 16 aprile 2026 con cui il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della trattazione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente prima della decisione di merito, comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice senza una specifica interpretazione nella motivazione.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nel decreto presidenziale cautelare per la concessione della misura monocratica in presenza di estrema gravità e urgenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio da remoto.

  • art. 3 l.r. Abruzzo n. 32/2007

    Prevede il titolo autorizzatorio relativo alla realizzazione dell'attività sanitaria; la relativa autorizzazione era stata revocata dal Comune.

  • art. 4 l.r. Abruzzo n. 32/2007

    Prevede il titolo autorizzatorio relativo all'esercizio dell'attività sanitaria; la relativa autorizzazione era stata revocata dal Comune.

  • art. 5 l.r. Abruzzo n. 32/2007

    Invocato dal ricorrente per contestare le attribuzioni e le regole del procedimento di revoca; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato nell'ordinanza cautelare quale base dei requisiti minimi strutturali generali per le autorizzazioni sanitarie, tra i quali il TAR ha incluso la sicurezza sismica della struttura.

  • ordinanza comunale n. 250/2018

    Richiamata nell'ordinanza cautelare come atto che aveva dichiarato l'inutilizzabilità dell'immobile per inagibilità sismica; non costituisce norma, ma presupposto fattuale della valutazione cautelare.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • Il principio della domanda comporta che il sindacato giurisdizionale amministrativo sia attivato e mantenuto nella disponibilità della parte che si assume lesa; il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento divenuta priva di interesse per volontà del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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