Sentenza del 26/02/2020 n. 636 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società - utili occulti - presunzione di distribuzione - ristretta base sociale - presunzione iuris tantum - è tale - prova contraria - prova negativa - non è tale. Presunzione di distribuzione di utili - prova contraria - estraneità alla gestione sociale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva ritenuto sussistente una distribuzione occulta di utili (utili extrabilancio) in una società a ristretta base sociale e, perciò, aveva esteso l'accertamento anche ai soci. Si discuteva se la presunzione di distribuzione, propria dei casi di ristretta base sociale, fosse assoluta o solo iuris tantum e con quale modalità potesse essere superata dal socio di minoranza; inoltre si valutava se l'atto di accertamento notificato alla società potesse riverberare automaticamente anche sul socio, senza sua specifica notificazione.
La decisione
La Corte ha chiarito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale è una presunzione iuris tantum (rebuttable). Il socio di minoranza può superare tale presunzione non con una 'prova negativa' ma allegando ed esibendo elementi chiari e univoci che dimostrino la propria estraneità rispetto alle condotte gestorie poste in essere dall'amministratore socio di maggioranza (es. deleghe, ruoli formali, documentazione bancaria, istruzioni, comportamenti obiettivi che escludono benefici personali). Inoltre la Corte ha precisato che perché l'atto di accertamento emesso nei confronti della società produca effetti anche sul singolo socio è necessario che l'atto stesso sia notificato anche al socio; la mera notifica alla società non è sufficiente a farlo gravare automaticamente sul singolo socio
Norme richiamate
principio della presunzione iuris tantum in materia tributaria
La presunzione che colleghi utili extracontabili a distribuzione ai soci è riconosciuta come relazionabile e superabile mediante prova contraria; non si tratta di presunzione assoluta.
regole di notifica degli atti di accertamento (principio di partecipazione al contraddittorio e garanzia del diritto di difesa)
L'atto tributario notifica-to alla società non produce automaticamente effetti vincolanti sul singolo socio: per riverbere sul socio occorre che l'atto sia specificamente notificato anche a quest'ultimo, pena la violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base sociale è rebuttable: il socio può superarla con prove positive della propria estraneità alla gestione e all'utilizzo degli utili.
- Non è praticabile chiedere al giudice di accettare una 'prova negativa' (assenza di fatto): occorre invece documentare comportamenti, ruoli formali, deleghe e circostanze concrete che dimostrino che le condotte gestorie e i benefici sono riferibili esclusivamente all'amministratore/socio di maggioranza.
- Per estendere gli effetti di un accertamento della società al singolo socio è necessaria la notifica dell'atto anche al socio: l'assenza di notifica costituisce una valida leva difensiva procedurale.
- In casi simili il socio di minoranza dovrebbe fin da subito raccogliere e conservare documentazione che provi la propria non partecipazione alla gestione (procure, verbali, deleghe, corrispondenza interna, flussi bancari, prova di remunerazioni distinte), così da costruire una prova positiva efficace.
- L'Amministrazione fiscale, per resistere, deve fornire elementi concreti che colleghino effettivamente gli utili occulti al beneficio del singolo socio; non basta la sola circostanza della ristretta base sociale senza elementi integrativi che dimostrino l'effettivo coinvolgimento del socio.
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