Sentenza n. 1679/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’inadempimento a una sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico di 500 euro relativo alla carta docente per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata il 18 novembre 2025 e l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato che la pretesa era documentata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo avente efficacia di giudicato. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, prima dell’avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento di 500 euro per la carta docente relativa all’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi moratori decorrenti dalla richiesta di pagamento del 18 novembre 2025 fino al saldo e agli ulteriori accessori di legge, nonché agli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione ove riferibili al titolo. Il giudice ha precisato che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e che la sua esatta quantificazione deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e la legge, sicché il calcolo della parte non è vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili necessari, entro i successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in considerazione della serialità degli inadempimenti ministeriali relativi alla carta docente e dei possibili effetti erariali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio del recupero coattivo.
artt. 1283 e ss. c.c.
Sono richiamati quali parametri per determinare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti sul credito portato dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati in materia di spese del giudizio amministrativo e di applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza civile passata in giudicato può essere promosso contro l’Amministrazione quando, decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, il titolo non sia stato eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve imporre all’Amministrazione l’esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale, senza costituire un nuovo diritto di credito; l’esatta quantificazione delle somme dovute deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Quando il titolo giudiziale riconosce una somma di denaro e l’Amministrazione non vi adempie, l’ordine di ottemperanza può comprendere gli interessi maturati dalla richiesta di pagamento fino al saldo, determinati secondo i parametri legali applicabili.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui operatività è subordinata all’istanza del creditore e alla scadenza del termine per l’adempimento.
- Il commissario ad acta, nell’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di un’amministrazione statale, può adottare gli atti contabili e finanziari necessari alla determinazione e al pagamento definitivo delle somme dovute, anche mediante delega sotto la propria responsabilità.
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