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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A559 n. 30606 del 20/04/2023

META/SIAE

AGCMA559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda la controversia tra il gruppo Meta e SIAE sulla nuova licenza per l’uso, su Facebook e Instagram, delle opere musicali del repertorio SIAE. L’AGCM, nella fase cautelare, ritiene a sommaria delibazione che Meta abbia abusato della dipendenza economica di SIAE imponendo una trattativa "take-it-or-leave-it", negando informazioni economiche rilevanti e interrompendo le negoziazioni con rimozione dei contenuti. L’Autorità adotta quindi misure cautelari per riattivare immediatamente le trattative e ripristinare, nelle more, la disponibilità dei contenuti musicali, con eventuale ricorso a un fiduciario in caso di disaccordo sulle informazioni da scambiare.

Meta Platforms/Facebook Italy vs SIAE: abuso di dipendenza economica nella negoziazione della licenza musicale per Facebook e Instagram; adottate misure cautelari

Meta/SIAE: abuso di dipendenza economica nella negoziazione della licenza per contenuti musicali su Facebook e Instagram

Il provvedimento riguarda la fase cautelare del procedimento avviato dall’AGCM nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., su segnalazione di SIAE. La vicenda concerne il rinnovo della licenza per l’utilizzazione, sulle piattaforme Meta, delle opere musicali amministrate da SIAE. L’Autorità ritiene, a sommaria delibazione, che le condotte di Meta possano integrare un abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 e dispone misure cautelari ai sensi dell’art. 14-bis l. 287/1990.

Parti e quadro fattuale

Meta opera globalmente con Facebook e Instagram, piattaforme social con un bacino di utenti molto rilevante anche in Italia. SIAE è un organismo di gestione collettiva che intermedia i diritti d’autore e stipula licenze per l’utilizzazione delle opere protette, ripartendone i proventi agli aventi diritto. Il rapporto tra le parti si inserisce nel quadro del precedente Music Rights Agreement, già rinnovato due volte, e scaduto al momento delle nuove trattative.

Mercato e ruolo delle piattaforme digitali

L’Autorità valorizza il ruolo di Facebook e Instagram come piattaforme determinanti per raggiungere utenti finali. In tale contesto, la fruizione di contenuti, inclusi short videos, reels e stories, non è accessoria ma centrale nel modello di business delle piattaforme social, che monetizzano attraverso la pubblicità e gli effetti di rete. La presenza dei contenuti musicali contribuisce a mantenere l’attenzione degli utenti e, di riflesso, il valore economico della piattaforma. L’AGCM richiama inoltre il quadro normativo europeo e nazionale in materia di diritto d’autore online, in particolare la Direttiva Copyright e la disciplina di recepimento.

Le negoziazioni sulla nuova licenza

Le trattative si sviluppano dal luglio 2022 al marzo 2023. La nuova proposta di Meta prevedeva due componenti economiche:

  • una componente variabile per i long-form video monetizzati, calcolata in revenue sharing su contenuti specificamente rivendicati da SIAE;
  • una componente fissa, una flat fee, per gli altri usi, in particolare per gli short videos.

Il contrasto si concentra soprattutto sulla flat fee e sulla mancanza, secondo SIAE, di informazioni sufficienti per valutarne la congruità rispetto ai ricavi di Meta. SIAE chiedeva dati territoriali sui ricavi e sull’incidenza dei contenuti musicali, nonché una maggiore trasparenza sul modello economico sottostante. Meta opponeva la riservatezza dei dati e sosteneva che il proprio modello fosse coerente con altri accordi globali e con limiti di budget interni.

La rottura delle trattative e la rimozione dei contenuti

Nel marzo 2023 le posizioni si irrigidiscono. Meta comunica che l’ultima offerta esaurisce il budget disponibile e che, in mancanza di accettazione, inizierà la rimozione dei contenuti SIAE dalle piattaforme. SIAE contesta la mancanza di disclosure e offre di sottoscrivere accordi sulle sole parti già convergenti, ma Meta considera impraticabile questa soluzione. Il 16 marzo 2023 Meta conferma la rimozione dei contenuti, che effettivamente viene avviata nei giorni successivi, con conseguente indisponibilità di brani e contenuti musicali nei formati short video, stories e reels.

La posizione delle parti nel sub-procedimento cautelare

SIAE sostiene che Meta sia una controparte obbligata per raggiungere un vasto pubblico e che, in virtù della propria posizione, sia soggetta all’art. 9 l. 192/1998. La collecting afferma che Meta non abbia fornito i dati richiesti, abbia imposto un’offerta "take-it-or-leave-it" e abbia usato la rimozione dei contenuti come leva negoziale.

Meta contesta invece la sussistenza di dipendenza economica e di periculum, sostiene di aver negoziato in modo equo e di aver condiviso informazioni sufficienti, mentre le richieste di SIAE sui ricavi regionali sarebbero irragionevoli e scollegate dal valore dei contenuti. Meta afferma altresì che la controversia avrebbe natura puramente commerciale, senza riflessi concorrenziali.

Valutazioni dell’AGCM sulla dipendenza economica

L’AGCM ritiene applicabile la presunzione di dipendenza economica prevista dall’art. 9, come modificato dalla l. 118/2022, perché Meta, tramite Facebook e Instagram, riveste un ruolo determinante per raggiungere utenti finali. L’Autorità sottolinea che, nell’economia digitale, non basta il solo criterio del fatturato: contano gli effetti di rete, la capacità di connettere utenti e creatori e la centralità della piattaforma nel rapporto con il pubblico. SIAE, pur essendo la principale collecting italiana, è considerata la parte debole nel negoziato con Meta, dato lo squilibrio di dimensione, potere di mercato e accesso alle informazioni.

L’abusività della condotta: mancanza di trasparenza e interruzione delle trattative

L’Autorità qualifica come abusive due condotte principali:

  • il rifiuto di fornire a SIAE le informazioni necessarie per valutare la congruità della proposta economica;
  • l’interruzione arbitraria delle trattative, culminata nella rimozione dei contenuti musicali.

L’AGCM legge la proposta di Meta come un’offerta sostanzialmente "prendere o lasciare", vincolata a un budget unilaterale e non verificabile da SIAE. Ciò, secondo l’Autorità, viola i canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono governare la negoziazione di licenze nel settore dei diritti d’autore online.

Rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato

La condotta non è ritenuta circoscritta al rapporto bilaterale, ma idonea a incidere sui mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. L’AGCM evidenzia che:

  • indebolisce la posizione competitiva di SIAE come collecting;
  • limita la capacità degli autori di raggiungere il pubblico sulle piattaforme più rilevanti;
  • compromette la remunerazione dei diritti connessi dei produttori e degli altri titolari di diritti;
  • priva gli utenti finali di una parte significativa dell’offerta musicale.

Misure cautelari adottate

Ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, l’Autorità dispone misure cautelari finalizzate a riattivare immediatamente la negoziazione. Meta deve:

  • ripristinare subito le trattative in buona fede e correttezza;
  • fornire le sole informazioni necessarie a riequilibrare il rapporto negoziale;
  • ripristinare, previa autorizzazione di SIAE, la disponibilità dei contenuti musicali sulle sue proprietà per il tempo necessario a concludere l’accordo;
  • in caso di disaccordo su quantità e qualità delle informazioni, nominare un fiduciario indipendente, scelto nell’ambito di una terna proposta da Meta e approvata dall’Autorità.

Il provvedimento conclude disponendo la notifica e la pubblicazione nel Bollettino AGCM, con richiamo ai rimedi giurisdizionali esperibili dinanzi al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Parti e contesto della controversia

Meta Platforms Inc., Meta Ireland, Meta UK e Facebook Italy operano come gruppo Meta, attivo globalmente nelle piattaforme social e di messaggistica; SIAE è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore. La controversia nasce dal rinnovo del Music Rights Agreement relativo all’utilizzazione, sulle proprietà Meta, delle opere musicali tutelate da SIAE, in particolare su Facebook e Instagram.

Oggetto delle negoziazioni e punto di rottura

Le parti avevano già stipulato due accordi precedenti, entrambi con flat fee. Nel rinnovo Meta propone un modello misto: componente variabile per i long-form video monetizzati e flat fee per gli short videos (stories e reels). Il conflitto si concentra sull’ammontare della flat fee e sulla richiesta di SIAE di ottenere dati economici e informativi utili a valutare la congruità dell’offerta. La trattativa si interrompe a metà marzo 2023 e Meta procede alla rimozione dei contenuti musicali SIAE dalle piattaforme.

Valutazione della dipendenza economica

L’Autorità ritiene applicabile la presunzione di dipendenza economica introdotta dalla riforma dell’art. 9 della legge 192/1998 per le imprese che utilizzano servizi di intermediazione di piattaforme digitali con ruolo determinante per raggiungere utenti finali. Meta, grazie a Facebook e Instagram, è considerata una piattaforma essenziale per la reach verso il pubblico, mentre SIAE, pur essendo collecting incumbent, si trova in posizione di debolezza negoziale rispetto a Meta per dimensione, potere di mercato ed effetti di rete.

Abusività della condotta

Secondo l’AGCM, Meta ha violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza: ha rifiutato di fornire a SIAE informazioni economiche rilevanti, ha predefinito unilateralmente un budget massimo, ha imposto una logica "prendere o lasciare" e ha interrotto le trattative fino alla rimozione dei contenuti. L’Autorità valorizza anche la previsione normativa che, nei rapporti tra piattaforme e collecting, richiede la condivisione delle informazioni necessarie per una remunerazione equa e proporzionata.

Rilevanza concorrenziale e misure cautelari

La condotta è ritenuta idonea a pregiudicare non solo il rapporto bilaterale ma l’intera filiera dei diritti d’autore online: indebolisce SIAE sul mercato, limita l’accesso degli autori al pubblico delle piattaforme social e riduce le possibilità di fruizione per gli utenti finali. In via cautelare l’AGCM ordina a Meta di riaprire immediatamente le negoziazioni in buona fede, fornire le sole informazioni necessarie, ripristinare i contenuti previo assenso di SIAE e, in caso di disaccordo sui dati da scambiare, nominare un fiduciario indipendente.

Come è indicizzato

Materieabuso di dipendenza economicapiattaforme digitalidiritto d'autore onlinemisure cautelariart. 9 legge 192/1998

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