Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, definendo il giudizio con concordato sulla pena e rideterminando il trattamento sanzionatorio dopo giudizio abbreviato, aveva ridotto la pena per un reato in materia di stupefacenti e modificato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento; con il secondo ha contestato la legittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo investe una questione già rinunciata e che il secondo non è sorretto da interesse, perché la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea è coerente con la riduzione della pena principale sotto la soglia dei cinque anni e può essere disposta anche se non espressamente prevista nell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta per motivi non consentiti. Ha affermato che la prima doglianza riguardava un motivo rinunciato; quanto alla seconda, ha escluso l'interesse a censurare la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici e ha ribadito che, in caso di accoglimento dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. con rideterminazione della pena, il giudice di appello deve adeguare la pena accessoria quando la pena complessiva divenga inferiore a cinque anni. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
come introdotto dalla legge n. 103 del 2017
consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per motivi non consentiti.
art. 599-bis cod. proc. pen.
l'accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio può estendersi implicitamente ai punti della sentenza strettamente correlati alla pena principale, consentendo al giudice di adeguare anche le pene accessorie.
Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806
quando la pena complessiva è inferiore a cinque anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici deve essere sostituita con quella temporanea, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo.
Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931
se le modifiche alla pena principale fanno venir meno il presupposto della pena accessoria perpetua, il giudice può modificare anche la pena accessoria in coerenza con la nuova pena principale.
artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna originaria e della rideterminazione della pena in appello.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure che investono questioni già rinunciate nel corso del giudizio di merito o comunque non più deducibili.
- La parte non ha interesse a impugnare la statuizione che, in conseguenza della riduzione della pena principale, abbia sostituito una pena accessoria più grave con una meno afflittiva, quando tale modifica sia obbligata o comunque coerente con il nuovo assetto sanzionatorio.
- Nel concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti si estende anche ai profili della decisione strettamente connessi alla rideterminazione della pena principale, consentendo al giudice di adeguare le pene accessorie in modo consequenziale.
- Se la pena principale complessiva diviene inferiore al limite legale che giustifica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il giudice deve applicare l'interdizione temporanea, anche in assenza di espressa previsione nell'accordo tra le parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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