Cassazione Civile, Ordinanza n. 34512/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il giudice di merito aveva dichiarato improcedibile l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale cui la richiesta si riferisce, con conseguente perdita del potere di liquidazione se l'istanza viene presentata dopo la definizione del procedimento. Il ricorrente ha censurato tale interpretazione denunciando violazione dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, con motivazione omessa o apparente, oltre che violazione dei principi di economia processuale e del giusto processo e dell'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014. Ha sostenuto che la norma non introduce alcuna preclusione o decadenza per l'istanza depositata dopo la decisione, e ha richiamato anche l'assetto delle attività ricomprese nella fase decisionale secondo il d.m. n. 55/2014. Ha inoltre riproposto i motivi di opposizione già svolti nel merito per evidenziare l'apparenza della motivazione del tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Catania in diversa persona di magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che il tribunale si fosse discostato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore che abbia depositato l'istanza dopo la pronuncia del provvedimento conclusivo della fase, né impedisce al giudice di provvedere successivamente sulla domanda, avendo la norma soltanto una finalità acceleratoria di sollecitare la contestualità della liquidazione.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
"il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"
La disposizione ha natura acceleratoria e di sollecitazione della contestualità della liquidazione, ma non introduce una decadenza né priva il giudice del potere di liquidare i compensi se l'istanza è presentata dopo la decisione conclusiva della fase.
art. 1, comma 783, legge n. 205/2015
È richiamato quale norma modificativa dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002, ma non viene attribuito ad essa un effetto preclusivo alla liquidazione tardiva.
art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014
È evocato dal ricorrente per sostenere che la fase decisionale comprende attività successive alla pronuncia, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'obbligo di contestualità tra provvedimento conclusivo della fase e decreto di pagamento ha funzione acceleratoria e organizzativa, ma non comporta decadenza dell'avvocato che presenti l'istanza dopo la decisione.
- Il giudice conserva il potere di provvedere sulla domanda di liquidazione dei compensi anche dopo aver definito il procedimento cui la richiesta inerisce, purché il diritto alla liquidazione sia maturato e l'istanza sia comunque proposta.
- L'interpretazione delle norme sulla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio va orientata secondo i principi di economia processuale, evitando letture formalistiche che trasformino una regola di celerità in una preclusione non prevista dalla legge.
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